Scuola, RPD a supplenti brevi: sentenza storica a Venezia

Il Tribunale riconosce il diritto alla retribuzione professionale anche per contratti di pochi giorni, equiparando i precari ai docenti di ruolo.

20 gennaio 2026 13:00
Scuola, RPD a supplenti brevi: sentenza storica a Venezia - Sentenza del Giudice
Sentenza del Giudice
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Vittoria legale per i precari: il Tribunale di Venezia conferma che la RPD spetta anche nelle supplenze brevi. Il Ministero dovrà risarcire i docenti per la mancata retribuzione professionale nei contratti saltuari, sanando una discriminazione contrattuale.

RPD supplenze brevi: la decisione del Tribunale di Venezia

Un nuovo tassello si aggiunge alla giurisprudenza scolastica in favore del personale precario. Il Tribunale del Lavoro di Venezia ha emesso una sentenza che scardina la prassi consolidata dell'amministrazione scolastica di negare la Retribuzione Professionale Docente (RPD) agli insegnanti assunti con contratti di tipo "breve e saltuario". Il caso specifico riguarda un docente che, assistito dai legali del sindacato Anief, aveva sottoscritto quattro diversi contratti nell'anno scolastico 2019/2020. Nonostante il servizio prestato, le buste paga relative a quei periodi — che andavano da pochi giorni fino a diversi mesi — erano prive della voce retributiva accessoria.

Chi vive quotidianamente la realtà scolastica sa bene quanto la lettura del cedolino possa riservare amare sorprese, specialmente per chi copre le assenze temporanee dei colleghi. Spesso questi lavoratori si trovano a svolgere le medesime mansioni del personale di ruolo, ma con un trattamento economico decurtato. Il giudice lagunare ha però ribaltato questa logica, condannando il Ministero dell'Istruzione a risarcire il ricorrente con circa 1.000 euro, somma comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza stabilisce chiaramente che la natura non continuativa del rapporto di lavoro non giustifica il mancato riconoscimento di un emolumento che ha natura fissa.

Il principio di non discriminazione e l'orientamento della Cassazione

La pronuncia veneziana non è un caso isolato, ma si ancora solidamente ai principi dettati dalla Corte di Cassazione e dalla normativa europea. Il nucleo giuridico della questione risiede nell'interpretazione dell'articolo 7 del CCNL del 2001, letta alla luce della Direttiva 1999/70/CE. La clausola 4 dell'accordo quadro europeo impone infatti un rigoroso divieto di discriminazione: i lavoratori a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole rispetto ai colleghi a tempo indeterminato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

Nel corso del procedimento è emerso come il Ministero non abbia fornito alcuna prova che le mansioni svolte dal supplente breve fossero diverse o ridotte rispetto a quelle di un docente di ruolo o con incarico annuale. Di conseguenza, negare la RPD basandosi solo sulla durata del contratto costituisce una violazione dei diritti del lavoratore. La Suprema Corte ha più volte ribadito (sentenze n. 20015/2018 e n. 6293/2020) che questo compenso rientra nelle "condizioni di impiego" fondamentali e deve essere liquidato in proporzione ai giorni di servizio effettivo (1/30 per ogni giornata lavorata), indipendentemente dalla tipologia di supplenza, sia essa su posto vacante o per sostituzione temporanea.

Ricorsi scuola: la posizione sindacale e i rimborsi

La sentenza di Venezia rafforza la linea difensiva adottata da Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, che da tempo denuncia questa disparità di trattamento. L'orientamento giurisprudenziale è ormai chiaro: la prestazione lavorativa del supplente temporaneo è equivalente a quella del lavoratore sostituito. Non esistono, dunque, presupposti legali per escludere i precari dalla percezione dell'indennità, che varia da circa 170 a quasi 300 euro mensili in base all'anzianità.

Lo stesso principio si applica, per analogia, anche al personale ATA con il Compenso Individuale Accessorio (CIA). L'invito rivolto ai lavoratori della scuola che abbiano prestato servizio con contratti brevi negli ultimi anni è quello di verificare i propri cedolini. In caso di mancata corresponsione della voce retributiva, la strada del ricorso al Giudice del Lavoro appare oggi l'unica via percorribile per recuperare le somme spettanti. È fondamentale agire inviando prima una diffida all'amministrazione per interrompere i termini di prescrizione e successivamente procedere per vie legali per ottenere il riconoscimento del maltolto.

Domande Frequenti (FAQ)

A chi spetta la Retribuzione Professionale Docente (RPD)? La RPD spetta a tutto il personale docente ed educativo, sia di ruolo che precario. Recenti sentenze confermano che deve essere erogata anche ai supplenti con contratti brevi e saltuari, e non solo a chi ha incarichi annuali (30 giugno o 31 agosto).

Quanto vale la RPD in busta paga? L'importo varia in base all'anzianità di servizio e alle tabelle contrattuali vigenti. Generalmente, per un docente, la cifra oscilla tra i 170 e i 280 euro lordi mensili circa. Per i contratti inferiori al mese, viene calcolata in 1/30 per ogni giorno di servizio.

Come posso recuperare la RPD non pagata durante le supplenze brevi? Se nei cedolini delle supplenze brevi manca la voce RPD, è necessario avviare un ricorso al Giudice del Lavoro. Il primo passo consigliato è inviare una diffida formale al Ministero per richiedere il pagamento e interrompere la prescrizione, preferibilmente con il supporto di un sindacato o di un legale specializzato in diritto scolastico.

La sentenza vale anche per il personale ATA? Sì, il principio giuridico è lo stesso. Per il personale ATA, l'equivalente della RPD è il Compenso Individuale Accessorio (CIA). Anche in questo caso, i supplenti brevi ne hanno diritto e possono ricorrere per ottenerlo se non è stato corrisposto.

La sentenza

Sentenza_tribunale_di_Venezia_14-01-2026.pdf

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