Retribuzione professionale docente ai supplenti brevi: il Tribunale di Roma condanna il MM
Il Tribunale di Roma conferma il diritto alla RPD per incarichi saltuari: docente recupera arretrati e interessi grazie al patrocinio di Anief.
Storica sentenza del Tribunale di Roma: la Retribuzione professionale docente spetta anche ai supplenti brevi. Accolto il ricorso Anief, riconosciuta l'illegittimità delle disparità stipendiali e il diritto al recupero delle somme non percepite.
Illegittimo negare la Retribuzione professionale docente ai precari
Una nuova pronuncia giurisprudenziale scuote il mondo della scuola e ridefinisce i diritti economici del personale precario. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha emesso una sentenza fondamentale, accogliendo il ricorso patrocinato dai legali dell'Anief in favore di una insegnante precaria. Al centro della disputa legale vi era il mancato riconoscimento della Retribuzione professionale docente (RPD) per i periodi di servizio prestati con contratti di supplenza breve e saltuaria durante l'anno scolastico 2019-2020.
Il giudice ha stabilito che privare i docenti con incarichi temporanei di questa voce stipendiale costituisce un atto illegittimo. La sentenza ha portato alla condanna del Ministero dell'Istruzione e al conseguente recupero di oltre 1.000 euro per la docente ricorrente, somma comprensiva degli interessi maturati. Questo verdetto conferma che la natura del contratto, seppur frammentata in "reiterati incarichi", non può giustificare una decurtazione del salario accessorio, ponendo fine a una discriminazione economica che colpisce migliaia di lavoratori del comparto scolastico.
La Cassazione e i principi UE sulla parità di trattamento
Nelle motivazioni della sentenza, il tribunale capitolino ha fatto ampio riferimento all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione e alle normative sovranazionali. È stato ribadito che la Retribuzione professionale docente, come delineato dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, possiede una natura "fissa e continuativa". Tale emolumento non è vincolato a specifiche modalità prestazionali, ma rientra a pieno titolo nelle "condizioni di impiego".
Di conseguenza, trova applicazione la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale impone che i lavoratori a tempo determinato non possano subire un trattamento meno favorevole rispetto ai colleghi a tempo indeterminato comparabili, in assenza di ragioni oggettive. La magistratura ha sottolineato come la durata limitata dell'incarico non rappresenti una giustificazione valida per negare la RPD. Il supplente temporaneo, infatti, svolge mansioni equivalenti a quelle del lavoratore sostituito. L'interpretazione delle norme europee, vincolante per il giudice nazionale, impone la disapplicazione di qualsiasi norma interna contrastante, garantendo così il principio di non discriminazione.
Le conseguenze per il comparto scuola e le azioni di tutela
La portata di questa decisione va oltre il singolo caso. Marcello Pacifico, presidente nazionale dell'Anief, ha evidenziato come non esistano presupposti giuridici per differenziare il trattamento economico tra docenti di ruolo, supplenti annuali e supplenti brevi. La giurisprudenza, supportata anche dall'ordinanza n. 20015 della Suprema Corte, chiarisce che anche supplenze di pochissimi giorni danno diritto alla percezione dell'indennità, il cui importo varia mensilmente in base all'anzianità di servizio.
Il principio si estende, per analogia, anche al personale ATA, che ha diritto al Compenso individuale accessorio (CIA) alle medesime condizioni. Alla luce di questo scenario, il sindacato invita tutti i docenti e il personale amministrativo che abbiano subito tali decurtazioni a non rassegnarsi: la strada indicata è quella di inviare una formale diffida all'amministrazione scolastica e, successivamente, procedere con un ricorso presso il Giudice del Lavoro per ottenere quanto legittimamente spettante.