Sciopero scuola 28 novembre: modalità e regole per docenti e personale ATA

Le modalità operative per lo sciopero scuola, le regole sulla comunicazione delle adesioni e i limiti orari previsti per i docenti.

27 novembre 2025 10:30
Sciopero scuola 28 novembre: modalità e regole per docenti e personale ATA - Sciopero generale
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Per la giornata di venerdì è stato proclamato lo sciopero scuola del 28 novembre, una mobilitazione indetta da diverse sigle sindacali del comparto Istruzione e Ricerca. È essenziale che il personale conosca le modalità operative di adesione previste dalla normativa vigente. Sebbene i dirigenti possano richiedere intenzioni preventive, la comunicazione non è obbligatoria per i lavoratori, ma una risposta affermativa comporta l'irrevocabilità della scelta.

Le regole sullo sciopero scuola e la comunicazione

In vista della mobilitazione indetta da alcune sigle quali Unicobas, Cobas Sardegna, SSB e F.I.S.I., i dirigenti scolastici attiveranno le procedure di rito. In base all'accordo siglato nel 2020 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, le istituzioni scolastiche invitano il personale a comunicare le proprie intenzioni entro il quarto giorno dalla proclamazione. È fondamentale precisare che tale comunicazione scritta è puramente facoltativa. I docenti e il personale ATA possono decidere di non rispondere, di dichiarare di non aver ancora maturato una decisione o di aderire esplicitamente. Nessun obbligo impone di svelare in anticipo la propria scelta, garantendo così la piena libertà sindacale del personale scolastico fino al momento dell'inizio dell'attività lavorativa.

Le conseguenze della dichiarazione di adesione volontaria

Nonostante la natura facoltativa della risposta, è necessario prestare massima attenzione alle implicazioni amministrative. Nel caso in cui il lavoratore decida volontariamente di comunicare la propria partecipazione allo sciopero scuola, tale scelta diventa vincolante. La dichiarazione resa al Dirigente Scolastico non può essere revocata successivamente e costituisce titolo valido per l'applicazione della trattenuta sulla busta paga, indipendentemente dall'effettiva assenza dal servizio quel giorno. Questa procedura è regolata dall'articolo 3, comma 4 dell'Accordo di garanzia. In assenza di una comunicazione esplicita, rimane in vigore la normativa contrattuale del 1999, che tutela il diritto del lavoratore di decidere la mattina stessa, senza preavvisi vincolanti verso l'amministrazione.

I limiti orari annui per i docenti della scuola

Un ulteriore aspetto tecnico da considerare riguarda il tetto massimo di ore di astensione dal lavoro consentite durante l'anno. I docenti sono soggetti a un limite individuale annuo che varia in funzione dell'ordine di scuola in cui prestano servizio. Nello specifico, per gli insegnanti della scuola primaria il limite è fissato a 40 ore, che corrispondono a 8 giorni per anno scolastico. Diversa è la situazione per i docenti della scuola secondaria, i quali possono aderire alle agitazioni sindacali per un massimo di 60 ore, equivalenti a 12 giorni complessivi. Il rispetto di queste soglie è monitorato dall'amministrazione e il superamento potrebbe comportare problematiche nella gestione delle assenze e della continuità didattica.

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