Scrutini e docenti di potenziamento: una criticità nazionale
Il CNDDU denuncia l'imposizione illegittima della partecipazione agli scrutini per i docenti di potenziamento senza ore curricolari.
Il CNDDU solleva una questione cruciale riguardante i docenti di potenziamento. Spesso costretti a partecipare agli scrutini contro la normativa vigente, questi insegnanti subiscono una distorsione del loro ruolo, trasformandosi impropriamente in supplenti valutatori.
Scrutini, docenti di potenziamento e legalità amministrativa: una criticità nazionale che coinvolge migliaia di insegnanti
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama con forza l’attenzione dell’opinione pubblica, delle istituzioni scolastiche e del Ministero dell’Istruzione e del Merito su una criticità ormai strutturale e diffusa su scala nazionale: l’imposizione ai docenti assegnati al potenziamento dell’offerta formativa della partecipazione agli scrutini intermedi e finali, in assenza di incarico curricolare e in contrasto con la normativa vigente e con consolidati chiarimenti ministeriali.
Negli ultimi anni il CNDDU ha raccolto numerose segnalazioni provenienti da docenti di diverse regioni, accomunate dalla medesima problematica. Il ruolo del potenziamento viene progressivamente snaturato e utilizzato come strumento di supplenza organizzativa, fino ad attribuire impropriamente funzioni valutative che né la legge né l’amministrazione centrale riconoscono.
Il caso recentemente sottoposto all’attenzione del CNDDU, relativo ad alcuni docenti della scuola secondaria di primo grado, le cui identità restano rigorosamente riservate, è dunque rappresentativo di una condizione che coinvolge molti docenti e non costituisce un’eccezione.
Il quadro normativo è chiaro.
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che i docenti impegnati in attività e insegnamenti finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito dagli alunni, senza attribuire loro alcuna funzione valutativa.
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, all’articolo 4, comma 1, individua nei docenti titolari di insegnamento curricolare i soggetti legittimati alla valutazione periodica e finale.
Tali principi sono pienamente coerenti con l’impianto della legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha introdotto l’organico dell’autonomia e il potenziamento come strumenti di supporto e ampliamento dell’offerta formativa, non come estensione dell’insegnamento curricolare.
A rafforzare questo quadro intervengono anche specifiche note ministeriali applicative emanate negli anni successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2017.
In particolare, la Nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017, recante “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel primo ciclo di istruzione”, ha ribadito la distinzione tra funzione valutativa dei docenti curricolari e funzione conoscitiva dei docenti impegnati in attività di ampliamento dell’offerta formativa.
Analogo orientamento emerge dalla Nota MIUR n. 741 del 5 maggio 2017, relativa agli esami di Stato del primo ciclo, nonché dalle successive note annuali sugli scrutini e sugli esami emanate dal Ministero, che richiamano costantemente la necessità di una corretta composizione degli organi collegiali in sede di valutazione.
Tali atti amministrativi, pur non introducendo nuove norme, chiariscono in modo coerente l’ambito applicativo della legislazione vigente, confermando che la partecipazione agli scrutini è connessa all’effettiva titolarità dell’insegnamento curricolare nella classe e non può essere estesa per prassi organizzativa.
Nonostante ciò, in molte scuole si assiste a interpretazioni difformi che rischiano di produrre atti valutativi esposti a profili di illegittimità e di caricare i docenti di potenziamento di responsabilità non previste dal loro ruolo.
Particolarmente preoccupante è il clima segnalato da molti docenti, che riferiscono pressioni implicite o esplicite e il timore di richiami disciplinari nel momento in cui richiamano il rispetto delle norme e delle note ministeriali.
È un paradosso istituzionale che non può essere ignorato.
In una scuola chiamata a educare alla cittadinanza, ai diritti umani e alla legalità costituzionale, la legalità non può diventare negoziabile.
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ribadisce con fermezza che:
il potenziamento non equivale a insegnamento curricolare;
la partecipazione agli scrutini non può essere imposta per consuetudine o interpretazione estensiva;
il dissenso motivato, fondato su norme e note ministeriali, non costituisce illecito disciplinare;
eventuali ordini di servizio devono essere formalizzati per iscritto, motivati e giuridicamente fondati, nel rispetto del decreto legislativo n. 165 del 2001.
La scuola pubblica, istituzione della Repubblica, deve operare secondo i principi di legalità, imparzialità e buon andamento sanciti dall’articolo 97 della Costituzione. Quando tali principi vengono disattesi, si indebolisce la credibilità dell’intero sistema educativo.
Il CNDDU chiede pertanto:
alle Dirigenze scolastiche di attenersi rigorosamente alla normativa primaria e alle note ministeriali applicative;
al Ministero dell’Istruzione e del Merito di emanare chiarimenti ufficiali, univoci e vincolanti;
ai docenti coinvolti di non rinunciare alla tutela dei propri diritti professionali.
Difendere la legalità nella scuola non è un atto di conflitto, ma un dovere democratico e costituzionale.
prof. Romano Pesavento, presidente CNDDU