Sospensione docente per critiche verso la Shoah: la Cassazione conferma la sanzione

Rigettato il ricorso contro la sospensione docente: la condotta che nega la Shoah viola i doveri professionali secondo la Cassazione.

11 novembre 2025 13:30
Sospensione docente per critiche verso la Shoah: la Cassazione conferma la sanzione - Sentenza del Giudice
Sentenza del Giudice
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La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare inflitta a un insegnante. La sospensione docente di cinque mesi è stata decisa in seguito alla pubblica contestazione dei fatti dell'Olocausto durante una commemorazione per il Giorno della Memoria. Questa condotta è stata giudicata in palese contrasto con i doveri della funzione docente e lesiva dell'istituzione scolastica. La sentenza della Cassazione (n.28853/2025) chiarisce i limiti della responsabilità professionale.

La sospensione docente e la violazione dei doveri

La recente sentenza della Corte di Cassazione (n.28853/2025) ha definitivamente confermato la sanzione disciplinare inflitta a un insegnante, validando la sospensione di cinque mesi dal servizio e dalla retribuzione per un comportamento ritenuto gravemente inappropriato e lesivo. L'episodio scatenante, avvenuto durante le celebrazioni istituzionali del "Giorno della Memoria", ha visto il docente interrompere una rappresentazione teatrale per contestare pubblicamente e ad alta voce i fatti storici dell'Olocausto, ponendo dubbi sui numeri e sulla veridicità della Shoah. I giudici hanno stabilito che tale condotta, lesiva dell'immagine dell'istituzione scolastica, esula dalla libertà di manifestazione del pensiero per integrare una palese violazione dei doveri professionali e del rapporto fiduciario che deve intercorrere con gli studenti e le loro famiglie.

Valutazione delle prove e la funzione educativa

Nel rigettare il ricorso del docente, la Cassazione ha innanzitutto chiarito che la selezione e la valutazione delle prove, comprese le registrazioni audio dell'intervento acquisite agli atti, spettano in via esclusiva al giudice di merito che ha gestito il procedimento. La difesa aveva richiesto l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori per rivedere i fatti, ma la Suprema Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio, limitandosi a verificare la correttezza processuale e la corretta applicazione delle norme vigenti. La sentenza ha inoltre voluto enfatizzare la centralità della funzione docente nella promozione di valori civili fondamentali come la conoscenza critica della storia e il rispetto reciproco, evidenziando il peso dell'esempio negativo fornito in un contesto pubblico ufficiale.

La gestione dei precedenti disciplinari e la recidiva

Un punto legale dirimente della sentenza ha riguardato la corretta valutazione dei precedenti disciplinari del docente, che la Corte d'Appello aveva opportunamente considerato per determinare la proporzionalità della sanzione di sospensione applicata al caso specifico di contestazione della Shoah. La difesa dell'insegnante sosteneva l'applicabilità del principio di non rilevanza delle sanzioni disciplinari decorsi due anni, come previsto dall'articolo 7 della Legge n. 300/1970, noto anche come Statuto dei Lavoratori. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che tale limite temporale non impedisce affatto al giudice di valutare comportamenti pregressi anche se non formalmente contestati, utilizzandoli come elementi aggravanti utili a definire la gravità complessiva della condotta del lavoratore

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