Sostituzioni docenti via WhatsApp: limiti e illegittimità degli ordini di servizio
L'uso delle chat per le convocazioni urgenti viola il diritto alla disconnessione sancito dal CCNL Scuola e le norme interne.
L’invio di ordini di servizio per le sostituzioni docenti via WhatsApp solleva dubbi di legittimità. Analizziamo il CCNL Scuola e il diritto alla disconnessione tra prassi diffuse e tutele normative contrattuali.
Sostituzioni docenti e diritto alla disconnessione: il nodo del CCNL
Nel panorama scolastico odierno, si assiste a una crescente digitalizzazione delle comunicazioni che, tuttavia, rischia spesso di travalicare i confini tra vita professionale e privata. Una prassi ormai consolidata in molti istituti vede i collaboratori del Dirigente Scolastico utilizzare piattaforme di messaggistica istantanea, come WhatsApp, per notificare le sostituzioni docenti con scarso preavviso, talvolta per il giorno stesso. Tale modus operandi, sebbene pratico, si scontra frontalmente con le tutele previste dal CCNL Scuola 2019-2021 (e confermato nel rinnovo 2022-2024).
Nello specifico, l'articolo 11, comma 4, lettera c), demanda alla contrattazione integrativa di Istituto la definizione dei criteri generali per l'utilizzo delle strumentazioni tecnologiche. L'obiettivo primario è garantire il diritto alla disconnessione del personale scolastico: una misura di civiltà giuridica volta a tutelare il tempo di riposo e la conciliazione con la sfera familiare. Non sussiste, dunque, alcun obbligo per il docente di monitorare costantemente i dispositivi personali o di rispondere a notifiche inviate al di fuori del proprio orario di servizio, né da parte della presidenza né della segreteria.
Validità giuridica delle comunicazioni e canali ufficiali
Dal punto di vista amministrativo, la messaggistica privata non possiede i crismi dell'ufficialità. Pretendere che un insegnante prenda visione di una modifica dell'orario tramite una chat di gruppo è giuridicamente infondato. I canali istituzionali preposti a tali comunicazioni restano il registro elettronico e la posta elettronica istituzionale, strumenti che garantiscono la tracciabilità e la formalità dell'atto.
Tuttavia, anche l'utilizzo di questi mezzi digitali ufficiali non è esente da regole: l'invio di circolari o avvisi urgenti deve avvenire nel rispetto delle fasce orarie stabilite in sede di contrattazione d'istituto. La giurisprudenza e la prassi sindacale concordano nel ritenere illegittima qualsiasi sanzione disciplinare comminata per la mancata lettura di un messaggio WhatsApp o di una email pervenuta in orari non consoni o durante i giorni festivi. La tecnologia deve rimanere un supporto alla didattica e all'organizzazione, senza trasformarsi in uno strumento di reperibilità H24 non retribuita e non contrattualizzata.
Supplenze irregolari e interruzione della didattica
Un ulteriore aspetto critico riguarda le modalità operative con cui vengono gestite le emergenze in aula. La richiesta di spostare un docente dalla propria classe per coprire un'assenza altrove, lasciando gli alunni sotto la vigilanza del solo docente di sostegno in compresenza, configura una palese violazione normativa e didattica.
Tale procedura non solo altera il regolare svolgimento del servizio del docente curricolare, ma compromette il diritto allo studio degli alunni di entrambe le classi coinvolte. Nel caso specifico della classe lasciata "scoperta", si priva l'alunno con disabilità del necessario supporto integrato, trasformando la compresenza — risorsa fondamentale per l'inclusione — in una mera delega di sorveglianza. Inoltre, sotto il profilo della responsabilità civile, questa gestione estemporanea delle risorse umane espone l'amministrazione a rischi legati alla Culpa in vigilando, non garantendo i parametri standard di sicurezza e assistenza in aula.