Studente si frattura il femore a scuola: scuola condannata a risarcire 26mila euro

Uno studente si procura una frattura del femore cadendo in una buca. Il Tribunale condanna la scuola per mancata sorveglianza.

A cura di Scuolalink Scuolalink
23 ottobre 2025 18:00
Studente si frattura il femore a scuola: scuola condannata a risarcire 26mila euro - Foglie in un bosco
Foglie in un bosco
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Una buca nascosta dalle foglie nel cortile di una scuola ha causato la grave frattura del femore a uno studente durante l'ora di educazione fisica. Il Tribunale di Napoli ha condannato l'istituto a un risarcimento di 26mila euro, riconoscendo la responsabilità della scuola. Decisiva la mancata sorveglianza del docente, impegnato altrove al momento dell'incidente.

La dinamica dell'incidente durante l'ora di ginnastica

L'incidente si è verificato durante la normale lezione di educazione fisica. Gli studenti stavano svolgendo un'attività di corsa, quando uno di loro è caduto rovinosamente a terra. La causa della caduta non è stata un semplice inciampo, ma una pericolosa buca nel pavimento, resa invisibile dalla presenza di foglie accumulate. Questo dettaglio si è rivelato cruciale per l'indagine legale. Al momento dell'accaduto, l'insegnante responsabile non era presente nell'area specifica dell'attività. Le indagini hanno appurato che il docente era impegnato con altri gruppi di alunni, tralasciando la supervisione diretta del gruppo impegnato nella corsa. Questa negligenza nella vigilanza è stata confermata dalle testimonianze oculari, tra cui quelle dei compagni di classe e del fratello gemello della vittima. I testimoni hanno ribadito che la superficie dissestata non era visibile e che l'area non era stata preventivamente controllata dal personale scolastico prima di autorizzare l'attività sportiva.

Le conseguenze mediche e il danno biologico

A seguito della caduta, lo studente è stato trasportato d'urgenza in ospedale. La diagnosi è stata severa: frattura scomposta del femore, che ha richiesto un intervento chirurgico immediato di sintesi tramite l'inserimento di un chiodo endomidollare. La Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) disposta dal tribunale ha analizzato in dettaglio le ripercussioni dell'infortunio. Oltre al danno fisico evidente, la perizia ha sottolineato il grave disagio emotivo e psicologico patito dal ragazzo. La lunga immobilizzazione, la perdita di autonomia personale e l'impossibilità di frequentare la scuola e le attività quotidiane hanno generato una sofferenza soggettiva classificata di livello medio. Il danno biologico permanente è stato quantificato nella misura dell'11%. A questo si aggiungono 30 giorni di inabilità totale e altri 90 giorni di invalidità parziale, graduata secondo i diversi livelli di gravità. La prospettiva futura per lo studente include, inoltre, la necessità di un nuovo intervento chirurgico per la rimozione del chiodo metallico, con ulteriori e prevedibili disagi fisici e psicologici.

Frattura femore: la responsabilità legale della scuola

La sentenza n. 9466/2025 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 21 ottobre, ha stabilito in modo inequivocabile la responsabilità dell'istituto scolastico. Il giudice ha richiamato un principio giuridico consolidato: l'iscrizione a scuola instaura un "vincolo negoziale" tra la famiglia e l'istituto. Questo legame, come specificato dalla Cassazione (Sez. Un., n. 9346/2002), impone alla scuola precisi "obblighi di vigilanza". L'obiettivo è proteggere l'incolumità dello studente ed evitare che sia esposto a "possibile nocumento". In termini legali, ciò comporta un'inversione dell'onere della prova: se uno studente si infortuna durante l'orario scolastico, spetta alla scuola dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire l'evento. Nel caso specifico, la scuola non è riuscita a fornire tale prova. Al contrario, è emersa chiaramente l'inadempienza dei docenti nel loro dovere di sorveglianza, non avendo ispezionato l'area né vigilato attivamente sugli studenti durante l'attività motoria.

La quantificazione del risarcimento è stata determinata dal giudice sulla base di criteri oggettivi. Sono state applicate le tabelle di riferimento (presumibilmente quelle del Tribunale di Milano) per la liquidazione dei danni non patrimoniali, che includono sia il danno biologico (fisico e psichico) sia la sofferenza morale. L'importo totale è stato fissato in 26.000 euro, accogliendo pienamente la richiesta formulata dall'avvocato della famiglia dello studente. Oltre a questa cifra, la scuola è stata condannata al rimborso delle spese mediche sostenute e al pagamento delle spese processuali, quantificate in oltre 5.000 euro. Il giudice ha sottolineato nella sentenza come la sicurezza degli alunni, specialmente i più giovani, debba rappresentare una priorità assoluta per ogni istituto. Non è stata riconosciuta alcuna "personalizzazione del danno" (un aumento della cifra standard), poiché non sono emerse circostanze eccezionali; la responsabilità della scuola è apparsa chiara e il risarcimento è stato liquidato secondo i parametri standard.

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