Studentessa bocciata, il Tar decide: la scuola non punisce, educa

Il TAR del Veneto conferma la bocciatura di una studentessa: la non ammissione è una scelta educativa, non una punizione.

08 ottobre 2025 09:44
Studentessa bocciata, il Tar decide: la scuola non punisce, educa - Sentenza del Giudice
Sentenza del Giudice
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Il TAR del Veneto, con la sentenza n.1723/2025, ha confermato la legittimità della bocciatura di una studentessa di liceo, ribadendo che la non ammissione all’anno successivo non è una punizione, ma una decisione educativa. Il caso riaccende il dibattito sul valore formativo della valutazione e sulla funzione della scuola come luogo di crescita, non solo di giudizio.

La vicenda: bocciatura motivata da carenze gravi

Durante l’anno scolastico 2024-2025, una studentessa di una terza classe di liceo economico-sociale non è stata ammessa alla classe successiva. Il Consiglio di classe, riunitosi in sede di scrutinio finale, ha deliberato all’unanimità la bocciatura, motivandola con valutazioni insufficienti in discipline fondamentali come Italiano e Inglese, nonostante i percorsi di recupero organizzati dalla scuola.

Nella relazione di scrutinio si evidenziano gravi lacune nelle competenze di base, un impegno discontinuo e una partecipazione giudicata non adeguata. Le prove di recupero finali, valutate con cinque in Italiano e quattro in Inglese, hanno confermato la mancata acquisizione delle competenze minime. La famiglia della studentessa ha presentato ricorso al TAR, chiedendo l’annullamento del verbale di scrutinio e della decisione di non promozione, sostenendo che la scuola non avesse predisposto adeguati strumenti di supporto.

Le motivazioni del TAR: la valutazione è discrezionalità tecnica

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando il D.P.R. n. 122/2009, secondo cui per la promozione è necessario ottenere almeno sei decimi in ogni disciplina e nel comportamento.

I giudici hanno sottolineato che la valutazione finale costituisce un atto di discrezionalità tecnica riservato agli organi collegiali della scuola e che l’intervento del giudice amministrativo è possibile solo in presenza di evidenti errori, illogicità o contraddizioni. Nel caso esaminato, la decisione del Consiglio di classe è risultata coerente, motivata e rispettosa del principio di trasparenza.

La sentenza ha chiarito che la bocciatura deve basarsi sul livello oggettivo di preparazione dello studente, misurato al termine dell’anno scolastico, e che le eventuali carenze nei percorsi di sostegno non invalidano la valutazione, purché non abbiano compromesso l’intero percorso didattico.
Il TAR ha inoltre ritenuto sufficiente la comunicazione dei risultati tramite registro elettronico, considerandola un adempimento idoneo a garantire la corretta informazione alle famiglie.

Il principio educativo: la bocciatura come strumento di crescita

Con la sentenza n.1723/2025, il TAR ha respinto il ricorso, riconoscendo che la scuola ha operato nel pieno rispetto delle procedure e dei criteri previsti nel piano dell’offerta formativa. La mancata ammissione è stata interpretata come una scelta educativa, finalizzata a permettere alla studentessa di consolidare le proprie competenze e affrontare con maggiore consapevolezza il prosieguo del percorso scolastico.

Il Tribunale ha voluto ribadire un principio di grande valore pedagogico: “Giudicare non è punire, ma permettere di crescere”. In questa prospettiva, la bocciatura assume una funzione formativa e non sanzionatoria, volta a tutelare l’interesse dello studente e la qualità dell’apprendimento.
La decisione del TAR del Veneto si inserisce in una visione di scuola che considera la valutazione non come un atto punitivo, ma come strumento di responsabilità e orientamento educativo, essenziale per garantire pari opportunità di crescita e apprendimento reale a tutti gli studenti.

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