Studentessa DSA bocciata agli esami di recupero, troppa ansia: il verdetto del TAR Lombardia

Respinto il ricorso contro la non ammissione: la preparazione oggettiva prevale sulle condizioni personali e sul piano personalizzato.

01 febbraio 2026 09:00
Studentessa DSA bocciata agli esami di recupero, troppa ansia: il verdetto del TAR Lombardia - Sentenza del Giudice
Sentenza del Giudice
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Una studentessa DSA bocciata dopo aver saltato gli esami di recupero per ansia non verrà riammessa. Il TAR Lombardia conferma con sentenza recente: conta solo la preparazione oggettiva, rendendo inefficace il ricorso basato sul mancato rispetto del piano didattico personalizzato.

La cronaca della vicenda: dal mancato recupero al ricorso

La vicenda giudiziaria, conclusasi con la sentenza n. 00303/2026 depositata il 21 gennaio scorso, affonda le radici nell'estate del 2023. Al centro del dibattito vi è una giovane iscritta a un liceo artistico, il cui percorso scolastico è stato interrotto dalla decisione del Consiglio di classe di non ammetterla al terzo anno.

Nonostante una media complessiva del 6,62, la ragazza aveva riportato due gravi insufficienze in matematica e discipline geometriche. Il nodo cruciale della questione non risiede, tuttavia, nelle sole valutazioni numeriche, bensì nella sequenza di eventi verificatasi a fine agosto. La studentessa, attesa per le prove di riparazione il giorno 28, non ha mai varcato la soglia dell'aula: un forte attacco di panico, scatenatosi proprio davanti all'istituto, le ha impedito fisicamente di sostenere l'esame.

Il quadro clinico della giovane è complesso, caratterizzato da Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) — tra cui dislessia e discalculia — e da una fragilità emotiva documentata. Di fronte all'impossibilità sopravvenuta, la dirigenza scolastica aveva tentato una mediazione, proponendo una sessione suppletiva per il 30 agosto, da svolgersi in isolamento con la sola presenza di due docenti. Una soluzione che la famiglia ha respinto, giudicandola incompatibile con lo stato psicologico della figlia, per poi procedere con l'impugnazione del provvedimento di non promozione.

Studentessa DSA bocciata: perché il TAR ha respinto le accuse?

Il cuore della disputa legale si è concentrato sulla presunta violazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP). La difesa della famiglia sosteneva che la scuola non avesse fornito gli strumenti compensativi necessari e che il fallimento scolastico fosse diretta conseguenza di tali omissioni. Tuttavia, i giudici amministrativi hanno smontato questa tesi, ribadendo un principio che sta diventando granitico nella giurisprudenza scolastica.

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale, eventuali lacune nell'applicazione del PDP o disfunzioni organizzative non hanno il potere di "sanare" automaticamente un deficit di apprendimento. La sentenza chiarisce che il giudizio di ammissione alla classe successiva è un atto di discrezionalità tecnica che deve fotografare la preparazione reale dello studente.

Inoltre, il tribunale ha ritenuto infondate le accuse di disparità di trattamento rispetto ad altri compagni con DSA, specificando che ogni percorso valutativo è a sé stante e non comparabile. Anche l'errore materiale sulla data di protocollo della delibera è stato derubricato a mera svista formale, incapace di inficiare la validità sostanziale della bocciatura, basata sul fatto oggettivo che le prove di recupero non sono state né sostenute né superate.

Il primato della preparazione oggettiva sulle condizioni personali

La decisione dei giudici lombardi consolida un orientamento preciso: le condizioni di salute, pur se certificate e meritevoli di tutela, non possono abbassare l'asticella degli obiettivi formativi minimi.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, ha dimostrato che la scuola aveva attivato i corsi di recupero e offerto alternative concrete per l'esame, adempiendo ai propri doveri istituzionali. La sentenza evidenzia come, nel bilanciamento degli interessi, la necessità di garantire che lo studente possieda i requisiti culturali per affrontare l'anno successivo sia preminente.

La mancata partecipazione alla prova suppletiva, unita all'assenza di certificati medici specifici allegati agli atti del processo che giustificassero l'impossibilità assoluta anche nella data alternativa, ha portato al rigetto del ricorso. Le spese legali sono state compensate, un gesto che riconosce la delicatezza umana della vicenda pur confermando la fermezza della norma: la scuola deve includere, ma alla fine deve anche certificare competenze reali.

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