Supplenza docenti, cambio di incarico: è possibile? Cosa comporta?
Una guida chiara sulle regole per la supplenza docenti per lasciare un incarico in corso e accettarne uno nuovo, con tutte le casistiche previste dalla norma.


Un docente con un incarico di supplenza può ricevere nuove proposte di lavoro. Tuttavia, la normativa scolastica stabilisce regole precise su quando è consentito lasciare l'incarico in corso per accettarne un altro. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per non commettere errori e per gestire al meglio la propria carriera, specialmente quando si naviga tra supplenze da diverse graduatorie.
La normativa vigente per la supplenza docenti: pasi in cui è sempre permesso il cambio
Esistono specifiche situazioni in cui un docente ha sempre la facoltà di lasciare una supplenza per un'altra. Il primo caso riguarda il passaggio da un incarico conferito tramite Graduatorie di Istituto (GI) a uno ottenuto da Graduatorie ad Esaurimento (GAE) o Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Questa possibilità è sempre garantita, indipendentemente dalla durata (30 giugno o 31 agosto) o dal numero di ore dell'incarico che si sta lasciando. Anche se la nuova proposta ha un orario inferiore, il cambio è legittimo. Un'altra circostanza favorevole si verifica quando si è in servizio per una supplenza breve, sempre da GI, e si riceve un'offerta per un posto al 30 giugno o 31 agosto.
Quando non è mai consentito lasciare l'incarico di supplenza
La normativa pone anche dei divieti stringenti per garantire la continuità didattica. Un docente che ha accettato una supplenza da GAE o GPS non può in alcun modo abbandonarla per un'altra proposta proveniente dalle Graduatorie di Istituto. Questa regola vale anche se il nuovo incarico offre un numero di ore maggiore o una sede più comoda. Inoltre, non è permesso interrompere una supplenza breve ottenuta da GI per accettarne un'altra di pari tipologia, anche se quest'ultima dovesse avere una durata o un monte ore superiore. Il divieto si estende anche al passaggio da una supplenza breve a una "fino al termine delle lezioni", se entrambe provengono dalle GI.

Completamento orario e logica della normativa
Nei casi in cui non è consentito abbandonare l'incarico, il docente mantiene comunque il diritto al completamento orario, come previsto dall'O.M. 88/2024. Ciò significa che è possibile accettare altri spezzoni di cattedra per raggiungere l'orario completo, a patto che siano compatibili, senza dover rinunciare alla supplenza già in essere. La logica di queste regole risiede nella necessità di assicurare la continuità didattica agli studenti, evitando un'eccessiva frammentazione dell'insegnamento durante l'anno scolastico. Per ogni docente, quindi, è cruciale valutare con attenzione ogni proposta prima di accettarla, comprendendo a fondo le implicazioni e i vincoli normativi che ne derivano.