Supplenza sul sostegno dopo il 30 aprile: vale anche per gli spezzoni d'orario?

Il supplente sul sostegno mantiene l’incarico dopo il 30 aprile anche per spezzoni orari, se ricorrono i requisiti previsti dall’articolo 37 del CCNL.

14 maggio 2025 19:20
Supplenza sul sostegno dopo il 30 aprile: vale anche per gli spezzoni d'orario? - MIM: selezione di Docenti e ATA per il Gruppo di supporto al PNRR
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Il rientro in servizio del titolare dopo il 30 aprile non interrompe la supplenza sul sostegno, anche se parziale. L’articolo 37 del CCNL 2006-2009 garantisce il mantenimento in servizio per continuità didattica, senza distinzione tra posti completi o spezzoni, né tra docenti unici o in compresenza.

Continuità didattica anche per le supplenze di sostegno su spezzone

L’articolo 37 del CCNL 2006-2009, ancora vigente per quanto non modificato dai successivi contratti collettivi, si applica anche alle supplenze su posti di sostegno parziali, assegnati in compresenza con il docente titolare. Il principio di continuità didattica è riconosciuto anche in presenza di spezzoni orari, come nel caso di una supplente impegnata per 5 ore su 9 settimanali nella stessa classe, mentre le restanti ore erano coperte dalla docente titolare in congedo per allattamento. In tali situazioni, la sola parziale presenza del titolare non compromette il diritto al mantenimento in servizio della supplente.

Applicazione dell’articolo 37 del CCNL 2006-2009

Secondo la norma contrattuale, quando un titolare rientra in servizio dopo il 30 aprile a seguito di un’assenza continuativa di almeno 150 giorni (ridotti a 90 per le classi terminali), comprese le vacanze di Natale e Pasqua, è previsto che lo stesso non rientri in classe, ma venga utilizzato in attività alternative come supplenze interne o interventi didattico-educativi integrativi. Il supplente viene invece mantenuto in servizio fino agli scrutini ed eventuali esami finali, ad esclusione della maturità. Il computo dei giorni non richiede che l’assenza sia formalizzata per ogni singolo periodo: è sufficiente che il titolare non sia stato presente fisicamente in classe per l’intero arco temporale considerato.

Nessuna distinzione tra posto comune e posto di sostegno o ore coperte

L’articolo in esame non distingue tra posto comune e posto di sostegno, né tra cattedre intere e spezzoni. Il mantenimento in servizio è legato esclusivamente alla continuità dell’insegnamento garantito dal supplente, indipendentemente dalla percentuale oraria o dalla compresenza con altri docenti. In presenza di una classe terminale e con almeno 90 giorni di supplenza continuativa (compresi i periodi di sospensione delle attività), la proroga del contratto è da considerarsi obbligatoria, a prescindere dal numero di ore settimanali svolte.

Tutela degli alunni con disabilità e obbligo di proroga

Nel caso di alunni con disabilità, la ratio dell’articolo 37 si rafforza ulteriormente: la stabilità educativa e relazionale è un diritto tutelato dalla normativa, e il cambiamento del docente sul sostegno può costituire un pregiudizio per il percorso formativo. Per questo motivo, anche nel caso in cui il docente titolare sia rientrato per alcune ore settimanali, il supplente deve continuare a svolgere il proprio incarico fino al termine delle lezioni ed esami, assicurando coerenza pedagogica e supporto costante. La scuola, pertanto, ha l’obbligo di disporre la proroga del contratto per il periodo rimanente.

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