Supplenze da interpello: possibile rinunciare per un incarico da GI?
È possibile lasciare le supplenze da interpello per accettare un incarico da graduatoria di istituto? Analisi delle regole e sanzioni previste.
Un recente chiarimento su OrizzonteScuola TV ha affrontato un dilemma comune per i docenti precari riguardo le supplenze da interpello. La questione centrale analizza la possibilità di lasciare un incarico ottenuto tramite interpello per accettare una nomina da graduatoria di istituto nella stessa provincia. La risposta, fornita dall'esperta Sonia Cannas, si basa su normative specifiche (OM 88/2024).
La normativa per le supplenze da interpello
L'Ordinanza Ministeriale 88/2024 stabilisce un quadro normativo preciso per la gestione delle nomine, includendo esplicitamente le supplenze conferite tramite la procedura di interpello nazionale. In particolare, l'articolo 13, comma 23, dell'ordinanza chiarisce che gli incarichi assegnati tramite interpello sono pienamente soggetti al medesimo regime normativo e sanzionatorio applicato alle supplenze derivanti dalle GPS e dalle graduatorie di istituto. Questa equiparazione significa che i docenti non possono considerare l'accettazione di un incarico da interpello come un impegno meno vincolante rispetto alle altre procedure di reclutamento standard per il personale scolastico.
Casi consentiti di abbandono per incarichi più lunghi
La possibilità di lasciare una supplenza per un'altra è regolata dall'articolo 14, comma 3, della stessa ordinanza ministeriale, che offre una specifica deroga per migliorare la stabilità contrattuale del docente. Secondo questa disposizione, è legittimo per un insegnante rinunciare a una supplenza temporanea (spesso breve) già in essere, anche se ottenuta da interpello, qualora riceva una proposta di nomina fino al 30 giugno o al 31 agosto. L'obiettivo di questa norma è favorire la continuità didattica e garantire ai docenti una copertura lavorativa più estesa, permettendo quindi un "salto" verso un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Il divieto di rinuncia per supplenze di pari durata
È fondamentale sottolineare, come evidenziato dall'esperta Sonia Cannas, che la flessibilità concessa non si applica indiscriminatamente a tutte le situazioni contrattuali che si presentano al docente. La normativa vieta espressamente di abbandonare una supplenza temporanea, come quella derivante da interpello, per accettarne un'altra che sia anch'essa temporanea e quindi di durata simile o comunque non estesa fino al termine delle lezioni. Accettare un incarico da interpello e poi rinunciarvi per un'altra supplenza breve comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinanza, poiché tale comportamento interrompe la continuità del servizio senza la giustificazione di un miglioramento contrattuale significativo.