Trattenimento in servizio fino a 70 anni: come funziona per docenti e ATA
Il trattenimento in servizio fino a 70 anni per docenti e ATA non si chiede. È l'Amministrazione a decidere, ecco i dettagli della normativa.
La Legge di Bilancio 2025 introduce novità sul trattenimento in servizio per il personale della scuola. Docenti e personale ATA potranno restare in servizio fino a 70 anni, ma non su richiesta dell'interessato. La decisione spetta esclusivamente all'Amministrazione scolastica, secondo precise condizioni e necessità.
Il quadro normativo del trattenimento in servizio
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una specifica disposizione (articolo 1, comma 165) che conferisce alle pubbliche amministrazioni, e quindi anche alle istituzioni scolastiche, una nuova facoltà discrezionale. Si tratta della possibilità di trattenere in servizio il personale, sia dirigenziale che non, oltre i limiti di età previsti, fino al compimento del 70° anno. Questa misura, tuttavia, non è generalizzata. La norma impone un vincolo quantitativo preciso: tale facoltà può essere esercitata solo nei limiti del 10% delle facoltà assunzionali disponibili per l'anno in corso. La ratio della legge è chiara: non si tratta di un prolungamento automatico della carriera, ma di uno strumento gestionale mirato a non disperdere patrimoni di esperienza ritenuti fondamentali.
Le condizioni e le finalità della misura
Il legislatore ha vincolato il trattenimento in servizio a due motivazioni specifiche, che l'Amministrazione deve dimostrare di avere. La prima riguarda la necessità di attività di tutoraggio e affiancamento ai nuovi assunti. In un contesto di forte ricambio generazionale, l'esperienza del personale uscente è considerata strategica per trasmettere competenze complesse e garantire la continuità didattica o amministrativa. La seconda motivazione attiene alla gestione di esigenze funzionali specifiche che non potrebbero essere soddisfatte altrimenti, magari per la carenza di profili professionali specifici o per la gestione di progettualità complesse. In entrambi i casi, la decisione è puramente discrezionale e deve essere motivata da un interesse organizzativo concreto.
La procedura: nessuna domanda per docenti e ATA
Il punto fondamentale chiarito sia dalla Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione (21 gennaio 2025), sia dalla successiva nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito (21 febbraio 2025), riguarda l'iter di attivazione. Il trattenimento in servizio non costituisce un diritto soggettivo del lavoratore. Di conseguenza, non può essere attivato su richiesta dell'interessato. Docenti e personale ATA, pertanto, non devono presentare alcuna istanza. L'iniziativa parte esclusivamente dall'Amministrazione, che valuta l'opportunità in base alle proprie esigenze. Per quanto riguarda la durata, la norma non fissa un minimo, ma le direttive raccomandano una permanenza congrua e continuativa, auspicabilmente non inferiore a un anno per garantire la stabilità gestionale.