Trattenuta Brunetta, la decurtazione stipendiale per i docenti assenti: come funziona e quando si applica?

La trattenuta Brunetta riduce lo stipendio nei primi giorni di malattia per i dipendenti pubblici. Ecco come funziona, quando si applica e le eccezioni.

29 maggio 2025 20:24
Trattenuta Brunetta, la decurtazione stipendiale per i docenti assenti: come funziona e quando si applica? - Trattenuta Brunetta
Trattenuta Brunetta
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La trattenuta Brunetta è una misura introdotta nel 2008 che interessa tutti i lavoratori della pubblica amministrazione, docenti inclusi. In caso di assenza per malattia, prevede una decurtazione dello stipendio nei primi giorni. Nonostante siano passati anni dalla sua introduzione, questa normativa continua a generare dubbi e domande, soprattutto nel settore scolastico. Vediamo nel dettaglio cosa dice la legge, quando si applica e quali sono le eccezioni.

Cosa prevede la normativa in caso di assenza per malattia

L’articolo 71 del decreto legge n. 112/2008, noto come “trattenuta Brunetta”, stabilisce che in caso di assenza per malattia si applica una riduzione salariale su tutte le voci fisse e continuative dello stipendio dei dipendenti pubblici. Questo vale anche per eventuali trattamenti accessori. In pratica, se un docente si assenta per motivi di salute, nei primi giorni non percepirà l’intera retribuzione, anche se l’assenza è giustificata da certificato medico. La misura è stata introdotta con l’obiettivo di limitare le assenze brevi, considerate più difficili da verificare e più costose per l’amministrazione.

Quando si applica la trattenuta Brunetta

La trattenuta stipendiale si applica esclusivamente ai primi dieci giorni di assenza per malattia. Anche in presenza di certificazioni mediche, il docente vedrà ridotto il proprio stipendio, a meno che non si rientri in una delle eccezioni previste. L’unica esclusione automatica è rappresentata dal ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA). A chiarirlo è una circolare ministeriale che specifica come dal primo al decimo giorno si applichi la trattenuta, mentre dall’undicesimo giorno in poi non sia prevista alcuna decurtazione, lasciando così integra la retribuzione ordinaria. In questa fase, prevale la disciplina prevista dalla legislazione nazionale rispetto ai contratti collettivi di lavoro.

Le eccezioni in cui la trattenuta non si applica

Esistono tuttavia importanti eccezioni in cui la trattenuta Brunetta non è prevista, anche nei primi dieci giorni. In questi casi, il docente mantiene l’intero stipendio. I principali casi in cui non si applica la decurtazione sono:

  • Ricovero ospedaliero, sia in strutture pubbliche sia private
  • Day hospital, ovvero accessi ospedalieri diurni per terapie o diagnosi
  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita, come la chemioterapia
  • Infortuni sul lavoro, riconosciuti dall’INAIL
  • Visite specialistiche di controllo legate a gravi patologie
  • Convalescenza post-ricovero o interventi effettuati in day hospital

Queste eccezioni sono pensate per tutelare i lavoratori affetti da gravi condizioni cliniche, garantendo loro il pieno riconoscimento salariale. È quindi fondamentale, in caso di assenza per motivi di salute, che il docente presenti documentazione medica dettagliata per accedere alle esclusioni previste dalla legge.