Tribunale di Parma: il Covid a scuola è infortunio sul lavoro
Il Tribunale di Parma riconosce il Covid contratto da una collaboratrice scolastica come infortunio sul lavoro, condannando l’INAIL al risarcimento.
Il Tribunale del Lavoro di Parma, con la sentenza n. 523 del 16 settembre 2025, ha stabilito che il contagio da Covid-19 subito da una collaboratrice scolastica durante l’emergenza sanitaria deve essere considerato infortunio sul lavoro. La decisione ribalta il precedente diniego dell’INAIL e apre la strada a un nuovo orientamento in materia di tutela dei lavoratori esposti al virus.
Lavoratrice contagiata durante l’attività scolastica
La collaboratrice ATA, impiegata con contratto a tempo determinato in un istituto comprensivo dal settembre 2020 al giugno 2021, aveva contratto il Covid il 1° marzo 2021, sviluppando in seguito una sindrome long Covid con sintomi persistenti. Il suo ruolo prevedeva attività quotidiane di assistenza agli alunni, anche quelli sintomatici, all’interno delle cosiddette “aule Covid”, oltre all’accompagnamento degli studenti all’uscita e alla sanificazione dei locali. Nel periodo più critico, nove classi su dodici erano state messe in quarantena, aumentando in modo significativo l’esposizione al rischio.
Consulenza tecnica e responsabilità dell’ente assicuratore
Il perito medico-legale nominato dal giudice ha accertato che le mansioni svolte esponevano la lavoratrice a contatti costanti con circa 375 alunni, spesso senza adeguati dispositivi di protezione. Secondo la relazione, sussistevano i criteri epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali per riconoscere la presunzione di origine lavorativa del contagio, come previsto anche dalla circolare INAIL n. 13/2020. L’esperto ha quantificato un danno biologico permanente del 13%, legato principalmente a deficit cognitivi, perdita persistente di gusto e olfatto e stanchezza cronica.
Sentenza e condanna dell’INAIL
Il tribunale ha riconosciuto il diritto all’indennizzo previsto dal D.Lgs. 38/2000 per menomazioni inferiori al 16% e ha condannato l’INAIL a corrispondere la somma dovuta alla lavoratrice. L’ente dovrà inoltre sostenere le spese legali, quantificate in 4.500 euro. La sentenza segna un precedente importante, in quanto ribadisce che anche il personale scolastico rientra tra le categorie più esposte al rischio di contagio in contesti lavorativi a contatto diretto con il pubblico.