Visite fiscali scuola: orari reperibilità, regole e sanzioni docenti e ATA

Guida aggiornata sulle fasce orarie per il personale scolastico e le conseguenze economiche in caso di assenza al controllo medico Inps.

06 febbraio 2026 15:00
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Il personale docente e ATA assente per malattia deve rispettare precise fasce di reperibilità per le visite fiscali scuola. L'Inps effettua controlli anche nei giorni festivi: ecco il quadro normativo su orari, decurtazioni stipendiali e casi di esonero.

Fasce orarie e obblighi di reperibilità per il personale scolastico

La gestione dell'assenza per motivi di salute nel comparto istruzione impone rigidi vincoli comportamentali a carico del personale docente e del personale ATA. Una volta trasmesso il certificato medico telematico, il dipendente è giuridicamente tenuto a garantire la propria presenza presso il domicilio comunicato all'INPS per consentire l'eventuale accertamento sanitario. Tale obbligo di reperibilità non conosce pause: si estende per l'intera prognosi indicata dal medico curante, includendo senza eccezioni i sabati, le domeniche e le giornate festive, indipendentemente dal fatto che in quei giorni non fosse prevista attività lavorativa o didattica.

Le finestre temporali in cui può scattare il controllo domiciliare sono due e restano invariate per tutto il periodo di malattia: la mattina dalle 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00. È fondamentale sottolineare che l'amministrazione ha facoltà di richiedere la verifica fin dal primo giorno di assenza e la visita può essere reiterata più volte nell'arco dello stesso periodo di malattia, anche se il lavoratore è già stato controllato precedentemente.

Assenza alla visita fiscale scuola: le sanzioni economiche previste

Qualora il medico di controllo dell'Inps non dovesse reperire il lavoratore presso l'indirizzo indicato durante le fasce orarie prestabilite, si innesca un meccanismo sanzionatorio progressivo che incide direttamente sulla busta paga. In mancanza di una giustificazione valida e documentata — che deve essere prodotta tempestivamente agli organi competenti — il dipendente subisce una decurtazione del trattamento economico.

Il regolamento attuale prevede una scansione precisa delle penalità:

  • Al primo episodio di irreperibilità ingiustificata, scatta la sospensione dell'indennità di malattia per un massimo di dieci giorni;

  • Una seconda assenza comporta una sanzione più severa, con la riduzione del 50% del trattamento economico residuo;

  • La terza irreperibilità determina l'interruzione totale dell'indennità economica a partire dalla data dell'ultimo accertamento fallito.

In aggiunta alla sanzione immediata, il medico fiscale lascerà un avviso cartaceo invitando il dipendente a presentarsi a una successiva visita ambulatoriale. Ignorare tale convocazione equivale, agli effetti di legge, a una seconda assenza, aggravando la posizione disciplinare ed economica del lavoratore della scuola.

Casi di esonero e patologie gravi: normativa e Decreto 206/2017

Non tutte le assenze per malattia sono soggette ai medesimi vincoli di controllo orario. Il legislatore, attraverso il Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, ha individuato specifiche circostanze cliniche che sollevano il dipendente pubblico dall'obbligo di restare al domicilio nelle fasce canoniche. Tale esonero tutela situazioni di particolare gravità e fragilità.

Nello specifico, sono esclusi dai vincoli di reperibilità i dipendenti affetti da patologie che richiedono terapie salvavita o che presentano stati patologici sottesi o connessi a una situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%. Rientrano nella casistica di esonero anche le menomazioni ascrivibili a causa di servizio, purché classificate nelle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR 834/1981 o identificate nelle patologie della Tabella E. In questi scenari, la priorità normativa si sposta dal controllo fiscale alla tutela della salute del lavoratore in condizioni critiche.

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