Accesso ai posti di educatore infanzia: L-19 e LM-85bis validi fino all’a.a. 2021/22
Con il Decreto Scuola 47/2025, validi i titoli L-19 e LM-85bis per educatori infanzia se conseguiti entro l’anno accademico 2021/22 incluso.


Il Decreto Scuola 47/2025, approvato in via definitiva dal Senato, estende la validità dei titoli di laurea L-19 e LM-85bis per l’accesso ai posti di educatore nei servizi educativi per l’infanzia. La novità riguarda i titoli conseguiti fino all’anno accademico 2021/2022, superando la precedente scadenza fissata al 2018/19.
Per gli educatore infanzia modificato il termine di validità dei titoli
L’articolo 3-bis del Decreto Scuola 47/2025 introduce modifiche rilevanti all’articolo 14, comma 3, del D.lgs. 65/2017, che disciplina i requisiti per l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia. Con il nuovo testo, viene spostato dal 2019/2020 al 2022/2023 l’anno scolastico a partire dal quale sono richiesti i nuovi standard di formazione. Inoltre, si corregge e amplia la validità dei titoli L-19 e LM-85bis. La norma stabilisce che continua ad avere validità la laurea triennale L-19 e la laurea magistrale quinquennale LM-85bis, purché conseguite entro l’anno accademico 2021/2022, rispetto al precedente limite fissato al 2018/2019.
Riconosciuti anche i titoli previsti dalle Regioni
La riformulazione del comma 3 prevede anche il riconoscimento dei titoli previsti dalle normative regionali previgenti, a condizione che siano stati conseguiti entro i termini fissati a livello locale e, comunque, non oltre l’a.s. o a.a. 2021/2022. In questo modo, vengono salvaguardati i percorsi formativi regionali che in passato hanno abilitato all’accesso alla professione di educatore. Questa clausola di salvaguardia ha una duplice funzione: da un lato tutela i professionisti già formati secondo i criteri regionali, dall’altro consente alle amministrazioni locali di continuare ad attingere da graduatorie consolidate, senza perdere risorse preziose a causa di un cambio normativo improvviso.
Educatore infanzia: dal 2022/23 obbligo di nuovi standard
Resta fermo che a partire dall’a.s. 2022/2023 entra pienamente in vigore quanto previsto dal D.lgs. 65/2017 in merito ai requisiti di accesso ai servizi educativi. Per chi ha conseguito il titolo dopo il 2021/2022, sarà quindi necessario il possesso dei titoli specifici e aggiornati previsti dalla riforma: la laurea quinquennale a ciclo unico LM-85bis diventa il titolo ordinario per accedere sia come educatore nei nidi, sia come insegnante nelle scuole dell’infanzia.
La disposizione distingue nettamente tra chi ha concluso il percorso di studi entro la soglia temporale indicata e chi invece ha intrapreso il percorso formativo successivamente, fissando un chiaro spartiacque normativo.
Un equilibrio tra transizione e innovazione
La modifica normativa approvata dal Senato risponde alla necessità di armonizzare il passaggio tra vecchi e nuovi ordinamenti formativi, tutelando al tempo stesso la qualità dei servizi e i diritti di chi si è formato nel rispetto delle norme precedenti. Il nuovo limite temporale al 2021/22 garantisce maggiore inclusività e stabilità occupazionale nel settore educativo, valorizzando il percorso di chi ha già investito in una formazione universitaria coerente con il profilo dell’educatore. Con questo intervento si evita che una fetta significativa di laureati resti esclusa dal mondo del lavoro per una mera questione di scadenze accademiche, dando continuità e riconoscimento ai titoli che – seppur antecedenti al nuovo regime – restano pienamente funzionali allo svolgimento della professione.