Bocciata con 5 insufficienze e 10 note: la madre fa ricorso
Studentessa bocciata con 5 insufficienze e 10 note. La madre ricorre al TAR per misofonia, ma i giudici confermano la decisione della scuola


Una studentessa di prima media in provincia di Venezia è stata bocciata nonostante la diagnosi di misofonia. La madre ha presentato due ricorsi contro la decisione dell’istituto, ma il TAR del Veneto ha confermato la bocciatura, sottolineando che la scuola ha agito correttamente e che la famiglia ha segnalato tardi il disturbo.
Le motivazioni del ricorso
La vicenda, raccontata dal Corriere Veneto, riguarda una studentessa di prima media bocciata con cinque insufficienze, dieci note disciplinari, tredici richiami, due sospensioni e cinque in condotta. La madre ha impugnato la decisione sostenendo che l’istituto non avesse tenuto conto della diagnosi di misofonia, un disturbo caratterizzato da un’intensa reazione emotiva a determinati suoni, né avesse predisposto un piano didattico personalizzato (PDP). Il primo ricorso lamentava la mancanza di misure compensative, mentre il secondo chiedeva l’annullamento della bocciatura per presunta violazione del diritto allo studio.
La posizione dei giudici
Il TAR del Veneto ha chiesto chiarimenti alla scuola, che ha fornito una relazione dettagliata sul percorso della studentessa, descrivendo atteggiamenti oppositivi, difficoltà relazionali, rifiuto delle regole e scarso impegno scolastico. Gli insegnanti hanno documentato anche le numerose assenze e i ritardi, oltre ai provvedimenti disciplinari adottati nel corso dell’anno. Secondo i giudici, spetta alla scuola valutare l’opportunità di predisporre un PDP, ma tale decisione deve essere sostenuta da una diagnosi tempestiva e formalmente comunicata. In questo caso, la documentazione clinica è arrivata troppo tardi per incidere sulla valutazione finale.
Il ruolo della famiglia e la decisione finale
Il tribunale amministrativo ha evidenziato che è compito dei genitori attivarsi in presenza di difficoltà o disturbi specifici dell’apprendimento. L’istituto aveva suggerito più volte un percorso di supporto psicologico, ma la famiglia si è rivolta a uno specialista solo a fine anno scolastico, quando le carenze e le sanzioni erano già numerose. Alla luce di quanto emerso, il TAR ha ritenuto legittima la bocciatura, escludendo vizi procedurali o discriminazioni. Per i giudici, la scuola ha agito nel rispetto del principio di autonomia valutativa, garantendo alla studentessa tutte le opportunità di miglioramento prima della decisione finale.