Bocciatura legittima con tre insufficienze: il TAR conferma la validità del registro elettronico

La sentenza chiarisce che il registro elettronico basta per comunicare i voti e la bocciatura dello studente, senza avvisi formali extra.

11 dicembre 2025 08:30
Bocciatura legittima con tre insufficienze: il TAR conferma la validità del registro elettronico - Tribunale
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La bocciatura di uno studente calabrese è stata confermata dal TAR, segnando un precedente rilevante per il mondo scolastico. I giudici hanno ribadito che le gravi insufficienze riportate non consentivano l'ammissione alla classe successiva. Inoltre, la sentenza ha stabilito che la consultazione online dei voti assolve pienamente gli obblighi informativi della scuola verso la famiglia.

La bocciatura e la discrezionalità tecnica del Consiglio di classe

Una famiglia di Catanzaro ha visto respinto il proprio ricorso contro la decisione dell'istituto tecnico di non ammettere il figlio all'anno successivo. Lo studente aveva concluso l'anno scolastico con voti molto bassi, in particolare tre insufficienze gravi in matematica, informatica ed economia aziendale. Il Tribunale Amministrativo Regionale, con la sentenza n. 1645/2025, ha confermato che il consiglio di classe ha operato correttamente secondo il DPR n. 122/2009. I giudici hanno sottolineato che la valutazione delle competenze è espressione di una discrezionalità tecnica insindacabile nel merito. Tale giudizio può essere contestato legalmente solo qualora emergano errori logici palesi o una evidente carenza di motivazione, circostanze non riscontrate in questo caso specifico.

Quando i voti negativi impediscono il recupero estivo

La sentenza si sofferma sulla gravità delle valutazioni che hanno portato al fermo scolastico. Avere un voto pari a tre in discipline che costituiscono il cuore dell'indirizzo di studi, come Sistemi Informativi Aziendali, è una condizione critica. Il Tribunale ha chiarito che tali lacune erano troppo ampie per concedere la possibilità di recupero attraverso gli esami di settembre. La normativa non prevede un automatismo per la sospensione del giudizio: di fronte a carenze così profonde nelle materie professionalizzanti, la ripetizione dell'anno diventa necessaria. Il divario formativo accumulato dallo studente è stato ritenuto incolmabile con il semplice studio estivo, rendendo legittima la decisione di non ammissione diretta.

Il ruolo centrale del registro elettronico nelle comunicazioni

Uno degli aspetti più innovativi della sentenza riguarda le modalità di comunicazione tra istituzione e genitori. La famiglia lamentava di non aver ricevuto un preavviso formale, ma il TAR ha sancito che il registro elettronico è lo strumento ufficiale e sufficiente per monitorare l'andamento. Non è necessario un avviso formale cartaceo specifico sul rischio di bocciatura se i voti sono regolarmente caricati online. Essendo stata documentata la visione della pagella digitale da parte della madre, la scuola ha assolto il dovere di informare sul processo di apprendimento.

Ecco i principi chiave stabiliti dai giudici in merito alla comunicazione:

  • Le scuole non sono obbligate a inviare avvisi speciali oltre alla pubblicazione dei voti;

  • L'accesso alla piattaforma digitale garantisce la trasparenza necessaria;

  • La responsabilità di controllare costantemente i risultati spetta alle famiglie.

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