Concorso sostegno secondaria: chiarimenti sul servizio
Chiarimenti sulla valutazione dei titoli per il concorso sostegno secondaria: solo gli anni sul sostegno sono validi per la domanda.


Importanti chiarimenti emergono per chi compila la domanda per il concorso sostegno secondaria. Ai fini della procedura, sono valutabili esclusivamente le annualità di servizio specifico svolte sul sostegno. Restano esclusi, quindi, gli anni maturati su posto comune o altre classi di concorso.
I criteri di valutazione del servizio
La corretta compilazione della domanda per il concorso sostegno dipende da una chiara comprensione dei titoli valutabili, un tema discusso nel dettaglio su OrizzonteScuola TV. Come sottolineato dall'esperta Sonia Cannas, la normativa è stringente e non lascia spazio a interpretazioni estensive o analogiche. Per la procedura della scuola secondaria, solo il servizio specifico sul sostegno ha validità ai fini della valutazione. Questo significa che qualsiasi esperienza maturata su posto comune, anche se nello stesso istituto o nello stesso grado di scuola, non contribuisce né ai requisiti di accesso (ove richiesto) né al punteggio finale per questa specifica procedura selettiva.
La distinzione è fondamentale per i candidati, che devono prestare massima attenzione ai titoli dichiarati per evitare errori che potrebbero compromettere l'ammissione o la valutazione. L'intervento ha voluto dissipare dubbi comuni, ribadendo che la logica del concorso premia l'esperienza mirata sul sostegno didattico agli alunni con disabilità, come definito dalla normativa vigente.
Il servizio specifico nel concorso sostegno secondaria
L'esclusività del servizio specifico è codificata nella "Tabella B" di valutazione dei titoli, un allegato fondamentale ai bandi di concorso valido sia per la scuola d'infanzia e primaria sia per la secondaria. Il documento ministeriale specifica che viene valutato "l'insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre".
Per il concorso sostegno secondaria, questo implica che solo le ore e gli anni svolti su cattedre di sostegno in quel grado sono pertinenti. La normativa estende la validità del servizio anche a contesti diversi dalla scuola statale, ampliando le possibilità per gli aspiranti docenti. È infatti considerato valido il servizio prestato nelle scuole paritarie, riconosciute dal sistema nazionale di istruzione, e nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IFP), purché, in quest'ultimo caso, l'attività sia chiaramente e inequivocabilmente riconducibile alla tipologia di posto di sostegno per cui si presenta la domanda.