Dipendenti pubblici e doppi lavori: la Corte dei Conti mette un limite

La Corte dei Conti conferma: anche in aspettativa non retribuita serve l’autorizzazione per lavorare, pena sanzioni.

10 ottobre 2025 11:16
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Un dipendente pubblico in aspettativa non retribuita può svolgere un’altra attività solo previa autorizzazione dell’amministrazione. Lo stabilisce la Corte dei Conti Campania (sentenza n. 85/2025), confermando che anche in assenza di stipendio il rapporto di lavoro resta attivo e la violazione dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 comporta responsabilità contabile.

La vicenda e il ruolo della Corte dei Conti

La Procura regionale ha citato in giudizio un dipendente del Ministero della Difesa per aver percepito compensi da lavoro autonomo durante l’aspettativa non retribuita, senza richiedere la necessaria autorizzazione. L’indagine della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Anticorruzione ha evidenziato come, nel periodo in esame, il lavoratore avesse svolto prestazioni professionali per committenti privati, in violazione dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001.
Secondo la Corte dei Conti Campania (sentenza n. 85/2025), anche in aspettativa senza assegni il dipendente resta soggetto alla disciplina del pubblico impiego, poiché l’aspettativa sospende solo lo scambio tra prestazione e retribuzione, non lo status di pubblico dipendente. Pertanto, la mancanza di autorizzazione costituisce illecito, con potenziale danno erariale e sanzione pecuniaria. La vicenda, pur non riguardando la scuola, interessa tutti i dipendenti pubblici, docenti compresi.

L’obbligo di autorizzazione anche senza stipendio

La giurisprudenza contabile ha ribadito più volte che l’aspettativa non interrompe il rapporto di pubblico impiego, ma solo la corresponsione dello stipendio. Di conseguenza, il lavoratore rimane vincolato al regime delle autorizzazioni per incarichi esterni. La Sezione giurisdizionale per la Sicilia (sent. n. 918/2018) e la Lombardia (sent. n. 22/2022) avevano già chiarito che l’autorizzazione è necessaria anche durante i periodi di sospensione dal servizio.
La Corte di Cassazione (ord. n. 6637/2020) ha confermato questo principio, affermando che l’art. 53 del d.lgs. 165/2001 non distingue in base allo stato del rapporto. L’appartenenza del dipendente a una pubblica amministrazione non viene meno con l’aspettativa, e quindi permane il rischio di conflitto d’interessi o di utilizzo improprio di informazioni riservate. Il legislatore, all’art. 53 comma 6 lett. e), ha previsto un’esenzione solo per gli incarichi per i quali l’aspettativa è stata concessa, non per attività diverse.

Le conseguenze della mancata autorizzazione

Secondo la Corte dei Conti, la mancata richiesta di autorizzazione impedisce all’amministrazione di verificare la natura dell’attività esterna, la sua compatibilità con il pubblico impiego e l’assenza di conflitti di interesse. Anche se l’incarico ha carattere occasionale o autonomo, resta soggetto ad autorizzazione preventiva.
Nel caso esaminato, il dipendente aveva svolto consulenze professionali retribuite, attività che rientrano pienamente tra quelle per cui è obbligatoria la verifica dell’amministrazione. L’omissione di tale adempimento ha quindi comportato un illecito contabile e disciplinare, in quanto l’amministrazione non ha potuto esercitare la propria funzione di controllo. La posizione di aspettativa non retribuita non costituisce dunque una deroga alla normativa vigente, ma impone il rispetto delle stesse regole valide per i dipendenti in servizio attivo.

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