Docenti assunti da GPS sostegno: ecco chi è escluso dai vincoli di mobilità
Le assunzioni da GPS sostegno dividono i docenti: il vincolo triennale si applica dal 2023/24, ma chi è stato assunto prima è libero.
Le assunzioni da GPS sostegno seguono regole diverse per la mobilità. I docenti nominati dall'anno scolastico 2023/24 sono soggetti al vincolo triennale, che impone la permanenza nella stessa sede. Questa norma non è retroattiva. Infatti, gli insegnanti assunti nei due anni precedenti (2021/22 e 2022/23) sono esclusi da questo blocco e possono presentare domanda di trasferimento.
La procedura delle assunzioni straordinarie
Le assunzioni straordinarie dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), specificamente dalla prima fascia per i posti di sostegno, rappresentano una misura cruciale per coprire le cattedre vacanti nel sistema scolastico italiano. Questo percorso speciale è stato avviato nell'anno scolastico 2021/22 per rispondere alla carenza di personale specializzato. Recentemente, la validità di questa procedura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026, garantendo così la sua applicazione anche per le nomine relative all'anno scolastico 2026/27.
La modalità di assunzione prevede un iter preciso: i docenti individuati ricevono inizialmente un contratto a tempo determinato. Questo contratto è tuttavia finalizzato all'immissione in ruolo, che avviene l'anno scolastico successivo. Per confermare il ruolo, è indispensabile superare con esito positivo l'anno di formazione e prova. È interessante notare come siano cambiate le prove finali nel corso degli anni: per gli assunti nel 2021/22 e 2022/23 era prevista una prova disciplinare specifica. Invece, per tutti i docenti nominati dal 2023/24 e fino al 2025/26, la procedura si conclude con una lezione simulata valutata da un'apposita commissione.
Docenti GPS sostegno: il vincolo dal 2023/24
La questione centrale che interessa i docenti GPS sostegno è quella relativa ai vincoli di mobilità. Una netta distinzione normativa emerge a partire dall'anno scolastico 2023/24. Gli insegnanti assunti da quella data sono, infatti, soggetti a un vincolo di permanenza triennale. Questa restrizione è stata introdotta dall'articolo 5, comma 10, del Decreto Legge 44/2023. La legge stabilisce che questi docenti devono prestare tre anni di effettivo servizio nell'istituzione scolastica dove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.
Durante questo periodo, non è loro consentito presentare domanda di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in un'altra scuola. Inoltre, il vincolo impedisce di accettare incarichi a tempo determinato in altri ruoli o classi di concorso. L'obiettivo dichiarato di questa misura è favorire la continuità didattica per gli alunni con disabilità. Esistono tuttavia delle eccezioni: il vincolo non si applica in caso di situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. Sono fatte salve anche le deroghe previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019/21, che tutela specifiche condizioni personali o familiari.
Le differenze con le nomine precedenti
Ben diversa è la situazione per gli insegnanti individuati dalle GPS sostegno negli anni scolastici precedenti. I docenti assunti nel biennio 2021/22 e 2022/23 godono di un regime differente e, aspetto fondamentale, non sono soggetti ad alcun vincolo triennale di permanenza. La ragione di questa importante disparità di trattamento è puramente normativa. Il Decreto Legge 73/2021, che ha disciplinato le loro assunzioni straordinarie, non includeva alcuna clausola di blocco della mobilità. Inoltre, questi docenti sono esclusi anche dal vincolo triennale generale, introdotto per tutti i neoassunti dall'articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94 e dall'articolo 13, comma 5, del D.lgs. 59/17.
Quest'ultima normativa generale, infatti, specifica che il blocco triennale si applica solo ai docenti immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023/24. Di conseguenza, chi è entrato in ruolo tramite GPS sostegno nel 2021/22 o 2022/23 ha piena facoltà di presentare domanda di mobilità (trasferimento o passaggio di cattedra/ruolo), rispettando unicamente le finestre temporali e le regole definite dal contratto nazionale sulla mobilità, senza dover attendere i tre anni nella scuola di titolarità.