Ferie non godute: 5mila euro a docente precario, lo stabilisce il Triibunale di Busto Arsizio
Il Tribunale di Busto Arsizio conferma il pagamento dell'indennità per le ferie non godute a favore di un docente con contratto a termine.
Una recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ha segnato un punto di svolta fondamentale riguardo al tema delle ferie non godute nel settore scolastico. Il giudice del lavoro ha infatti riconosciuto un risarcimento di 5000 euro a un docente precario, stabilendo che l'indennità economica spetta di diritto anche al termine di un rapporto a tempo determinato. Questa decisione rafforza in modo decisivo il principio di parità di trattamento tra il personale di ruolo e i supplenti, eliminando ingiustificate disparità contrattuali.
La giurisprudenza europea sulle ferie non godute
La sentenza numero 954 del 2025 rappresenta un precedente di grande rilievo giuridico, allineandosi perfettamente alle indicazioni sovranazionali a tutela dei diritti dei lavoratori. Il magistrato ha fondato la propria decisione su una solida giurisprudenza, recependo le direttive della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha più volte condannato le discriminazioni verso i precari nel pubblico impiego. Secondo l'orientamento dei giudici comunitari, negare l'indennizzo per le ferie maturate e non fruite viola un principio sociale fondamentale dell'Unione. La normativa europea, infatti, impone che non possa esistere alcuna differenza di trattamento economico o normativo basata sulla natura temporanea del contratto, garantendo ai supplenti le stesse tutele riconosciute ai colleghi assunti a tempo indeterminato.
Il caso del docente precario e la vittoria legale
Al centro di questa vicenda giudiziaria vi è un insegnante che ha prestato servizio per circa due anni in un istituto della provincia di Pistoia, assistito nel percorso legale dagli avvocati di Asset Scuola. Il docente aveva lavorato con un contratto a termine conclusosi nel mese di giugno, ma l'amministrazione non gli aveva corrisposto la indennità sostitutiva ferie, nonostante egli non avesse potuto godere dei giorni di riposo per comprovate esigenze organizzative dell'istituto. Il Tribunale ha accolto pienamente il ricorso, condannando il Ministero dell'Istruzione a versare al ricorrente circa 5.000 euro, una cifra che include anche interessi e rivalutazione monetaria. È stato accertato che il lavoratore non era stato messo nelle condizioni effettive di fruire delle ferie prima della scadenza contrattuale.
Tutele economiche e impatto sui contratti a termine
Questa pronuncia ribadisce con forza che la mancata fruizione del riposo annuale non può mai tradursi nella perdita del relativo beneficio economico, salvo casi eccezionali imputabili al lavoratore stesso. Il diritto alle ferie è considerato irrinunciabile e, qualora il rapporto di lavoro cessi senza che queste siano state godute, scatta automaticamente l'obbligo dell'indennizzo monetario. La sentenza chiarisce che l'amministrazione scolastica non può trincerarsi dietro prassi burocratiche o scadenze contrattuali per negare le tutele salariali dovute. Si tratta di una vittoria significativa per migliaia di supplenti che, ogni anno, rischiano di vedere azzerati i propri diritti al termine dell'incarico, confermando che il precariato non giustifica alcuna diminuzione delle garanzie retributive.