Ferie non godute docenti precari: maxi risarcimento a Salerno
Il Tribunale di Salerno conferma il diritto all'indennizzo economico per le ferie non godute dai docenti con contratto a termine.
Una recente pronuncia del Tribunale di Salerno ha segnato un punto fondamentale in materia di ferie non godute nel comparto scuola. Il giudice ha disposto un risarcimento di 5000 euro a favore di un docente precario, ribadendo la necessità di garantire la parità di trattamento tra personale di ruolo e supplenti. La sentenza rappresenta un precedente cruciale per la tutela dei diritti economici dei lavoratori a tempo determinato.
La sentenza sulle ferie non godute
Il Tribunale di Salerno, attraverso la sentenza numero 2130/2025, ha stabilito un principio di grande rilevanza giuridica riguardante la monetizzazione dei giorni di riposo non fruiti. Il giudice del lavoro ha accolto pienamente il ricorso presentato da un insegnante, supportato dall'assistenza legale di Asset Scuola, condannando il Ministero dell'Istruzione al pagamento di circa 5000 euro. Questa cifra comprende l'indennità sostitutiva per le ferie maturate durante il servizio e mai godute, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali maturati nel tempo. La decisione conferma che la mancata fruizione delle ferie non deve comportare la perdita del beneficio economico, specialmente quando il lavoratore non ha potuto assentarsi per garantire la continuità didattica o per altre esigenze di servizio, rafforzando così il diritto alla retribuzione completa.
L'orientamento europeo sui lavoratori precari
Questa pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato, che trae forza dalle direttive della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. I giudici comunitari hanno più volte censurato le normative nazionali che creano disparità ingiustificate tra i dipendenti stabili e quelli con contratti a termine. Il diritto alle ferie annuali retribuite è considerato un principio sociale irrinunciabile del diritto dell'Unione, che non può essere limitato da prassi amministrative interne o da clausole contrattuali discriminatorie. La sentenza evidenzia l'illegittimità di qualsiasi meccanismo che impedisca al lavoratore a tempo determinato di ricevere l'indennità finanziaria al termine del rapporto. Tale orientamento mira a tutelare la dignità professionale dei precari, assicurando che le stesse tutele normative ed economiche previste per i colleghi di ruolo vengano estese anche al personale non di ruolo.
Il caso specifico e l'onere della prova
La vicenda riguarda un docente che ha prestato servizio per un biennio in una scuola della provincia campana, con un contratto scaduto a giugno, senza poter beneficiare dei giorni di riposo per mere esigenze organizzative scolastiche. L'amministrazione, alla conclusione del rapporto, non aveva provveduto a liquidare l'indennità sostitutiva. Un aspetto cruciale della sentenza riguarda l'onere della prova: il Tribunale ha chiarito che il diritto all'indennizzo economico non si perde automaticamente se le ferie non vengono godute. Spetta infatti al datore di lavoro dimostrare di aver messo il dipendente nelle condizioni effettive di usufruirne e di averlo invitato a farlo. In assenza di tale prova, come avvenuto in questo caso, il lavoratore mantiene intatto il diritto alla liquidazione delle spettanze, trasformando questa vittoria in un tassello fondamentale per la giustizia scolastica.