Ferie non godute: risarcite 9mila euro ad un precario a Trapani
Una sentenza del Tribunale di Trapani riconosce l'indennizzo per le ferie non godute a un supplente, fissando un precedente importante.
Il Tribunale di Trapani ha emesso una sentenza (N.77/2025) cruciale per i docenti precari. Un insegnante ha ottenuto un risarcimento di 9.000 euro per le ferie non godute al termine di un contratto a tempo determinato. Questa decisione rafforza la parità di trattamento tra supplenti e personale di ruolo, basandosi su principi irrinunciabili del diritto del lavoro europeo.
Il contesto della sentenza N.77/2025
La sentenza N.77/2025 emessa dal Tribunale di Trapani segna un punto di svolta significativo nella tutela dei lavoratori a tempo determinato nel comparto scolastico. Il giudice ha accolto pienamente la richiesta di un docente precario, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento di una cospicua somma, quantificata in circa 9.000 euro. Questa cifra non è solo un indennizzo, ma il riconoscimento formale di un diritto leso per anni di servizio. La decisione assume un valore di precedente fondamentale per la categoria. Interviene sulla delicata questione dell'indennità per le ferie maturate e non fruite, un tema che da tempo genera contenzioso e incertezza tra il personale supplente. Il caso conferma l'urgenza di applicare la parità di trattamento effettiva, superando le interpretazioni restrittive delle norme.
Ferie non godute e i principi del diritto europeo
Il fondamento giuridico della decisione risiede in principi consolidati sia a livello nazionale che, soprattutto, europeo. Il diritto alle ferie annuali retribuite è considerato un principio fondamentale e irrinunciabile del diritto del lavoro, protetto dalle normative comunitarie. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) è intervenuta a più riprese sull'argomento. La corte ha condannato fermamente qualsiasi forma di trattamento discriminatorio perpetrato ai danni dei lavoratori precari nel settore pubblico. La giurisprudenza comunitaria ha chiarito che l'impossibilità di beneficiare delle stesse tutele economiche e normative dei colleghi di ruolo costituisce una violazione diretta. L'orientamento della CGUE è netto: impedire la monetizzazione delle ferie a un lavoratore a termine è illegittimo.
Il caso specifico e le motivazioni del tribunale
Nel caso specifico trattato a Trapani, il docente, supportato legalmente dall'associazione Asset Scuola, aveva accumulato circa due anni di servizio presso un istituto della provincia. Ha operato con contratti a tempo determinato successivi, terminati a giugno, al termine delle attività didattiche. Nonostante la maturazione del diritto, alla scadenza del rapporto non gli era stata liquidata l'indennità sostitutiva delle ferie. Il punto cruciale della sentenza riguarda la motivazione del mancato godimento. Il tribunale ha ribadito che l'assenza di fruizione non estingue il diritto economico corrispondente. L'amministrazione, infatti, non ha dimostrato di aver messo il lavoratore nelle condizioni effettive di usufruire del riposo. La somma riconosciuta include anche interessi e rivalutazione monetaria.