FLC CGIL fuori dalla contrattazione integrativa d'Istituto: la nota ARAN
Il parere dell'ARAN esclude le sigle non firmatarie del CCNL 2022-2024 da informativa e confronto: i nuovi equilibri sindacali.
Una recente nota dell'ARAN ha ridefinito i perimetri della partecipazione ai tavoli della contrattazione integrativa scolastica. A seguito della sottoscrizione del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, avvenuta il 23 dicembre 2025, viene sancita l'esclusione della FLC CGIL e delle altre sigle non firmatarie da ogni livello di relazione sindacale.
Il quesito sulla legittimazione ai tavoli negoziali
La questione è stata sollevata formalmente da un’istituzione scolastica che, attraverso una richiesta inviata via PEC, ha ritenuto necessario interpellare l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. Al centro dell'interrogativo vi era la necessità di dissipare ogni dubbio interpretativo circa la composizione delle delegazioni abilitate a partecipare alle relazioni sindacali. Nello specifico, la dirigenza scolastica chiedeva se l'accesso agli strumenti di partecipazione — quali l'informativa, il confronto e la negoziazione vera e propria — dovesse intendersi come prerogativa esclusiva delle organizzazioni che hanno apposto la firma sul nuovo contratto, escludendo di fatto chi, pur essendo rappresentativo, non ha aderito all'accordo finale.
La posizione dell’ARAN sulla contrattazione integrativa
La risposta fornita dall'ARAN non lascia spazio a interpretazioni estensive o inclusive. L'Agenzia ha ribadito che il testo contrattuale funge da unico regolatore per l'ammissione ai tavoli di lavoro. Secondo il parere espresso, la legittimazione ad operare nell'ambito della contrattazione integrativa e nelle altre forme di dialogo istituzionale spetta tassativamente a due soggetti: da un lato la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria), organo elettivo la cui presenza rimane imprescindibile; dall'altro, esclusivamente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 23 dicembre 2025. Ne consegue che il mancato avallo del contratto nazionale comporta l'automatica decadenza dai diritti di partecipazione attiva nelle sedi di confronto decentrato.
FLC CGIL: le conseguenze della mancata firma
L'impatto di tale orientamento normativo si riverbera con particolare rilevanza sulla posizione della FLC CGIL. Non figurando tra i sottoscrittori del contratto collettivo vigente per il triennio 2022-2024, la sigla sindacale si trova, stando alla lettura dell'ARAN, nell'impossibilità di esercitare le prerogative tipiche delle relazioni sindacali nel settore pubblico. Questa esclusione non è limitata a singoli episodi, ma permea l'intero sistema di relazioni, impedendo all'organizzazione di sedere ai tavoli di informativa e confronto a qualsiasi livello della filiera decisionale: dal comparto nazionale agli uffici regionali, fino alle singole istituzioni scolastiche autonome.
I livelli di confronto previsti dall'articolo 11
Per comprendere appieno la portata del provvedimento, è necessario analizzare il dettato dell'articolo 11, comma 2, del nuovo CCNL, che disegna la geometria variabile delle relazioni sindacali. La norma stabilisce una gerarchia precisa delle competenze e degli interlocutori, strutturata su tre livelli distinti:
Livello Nazionale: il dialogo avviene esclusivamente tra il Ministero dell'Istruzione e i rappresentanti delle sigle firmatarie;
Livello Regionale: la trattativa coinvolge i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali e i delegati territoriali delle medesime organizzazioni che hanno sottoscritto l'accordo;
Livello di Istituzione Scolastica: il tavolo è composto dal Dirigente Scolastico, dalla RSU nella sua collegialità e dai rappresentanti territoriali delle sole sigle firmatarie.
Questa architettura normativa conferma che la firma del contratto nazionale agisce come chiave d'accesso indispensabile per la tutela e la rappresentanza nei processi decisionali decentrati.