ISEE 2026: sale soglia prima casa, cosa potrebbe cambiare con la Legge di Bilancio 2026

La nuova Manovra 2026 rivede l'ISEE: franchigia prima casa più alta e nuove scale di equivalenza per le famiglie. Tutti i dettagli.

A cura di Scuolalink Scuolalink
20 ottobre 2025 09:30
ISEE 2026: sale soglia prima casa, cosa potrebbe cambiare con la Legge di Bilancio 2026 - ISEE 2025
ISEE 2025
Condividi

La bozza della Legge di Bilancio 2026 introduce novità rilevanti per il calcolo ISEE 2026. L'articolo 47 della manovra, approvata il 18 ottobre, mira a favorire i nuclei familiari. Le modifiche principali includono l'innalzamento della franchigia sulla prima casa e la revisione delle scale di equivalenza, con l'obiettivo di ampliare l'accesso a prestazioni come l'Assegno Unico.

Novità ISEE: la franchigia prima casa sale a 91.500 euro

L'articolo 47 della bozza di Legge di Bilancio 2026 introduce una delle modifiche più attese per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. La novità centrale riguarda la franchigia sulla prima casa, un parametro cruciale per migliaia di famiglie italiane. Attualmente fissata a 65.000 euro, la soglia di franchigia immobiliare verrà innalzata significativamente, raggiungendo i 91.500 euro. Questo adeguamento, pari a un aumento di 26.500 euro, è stato studiato per riflettere meglio l'attuale valore degli immobili e alleggerire il peso del patrimonio immobiliare sul calcolo finale dell'ISEE.

L'obiettivo dichiarato è quello di non penalizzare i proprietari di abitazione principale con valori catastali contenuti. Inoltre, la misura prevede un ulteriore beneficio per i nuclei familiari con figli: per ogni figlio convivente successivo al primo, la franchigia aumenterà di ulteriori 2.500 euro. Questa disposizione temporanea, applicata in attesa di un adeguamento strutturale del regolamento DPCM 159/2013, mira a garantire un accesso più equo e allargato alle prestazioni sociali.

La revisione della scala di equivalenza per le famiglie

Oltre alla franchigia immobiliare, la Manovra 2026 interviene sulla scala di equivalenza, il meccanismo che pondera il reddito familiare in base al numero dei componenti. La bozza di legge ridetermina le maggiorazioni applicate ai nuclei familiari con più figli. Nello specifico, i nuovi parametri prevedono una maggiorazione di 0,1 per i nuclei con due figli, 0,25 per quelli con tre figli, 0,40 per chi ha quattro figli e 0,55 per le famiglie con almeno cinque figli.

Secondo quanto riportato nel documento, questa revisione dei parametri comporterebbe un calcolo ISEE 2026 più favorevole per le famiglie numerose. L'effetto combinato dell'innalzamento della franchigia e della nuova scala di equivalenza dovrebbe facilitare l'accesso a una serie di prestazioni e agevolazioni sociali fondamentali. Tra i benefici principali interessati da queste modifiche figurano l'Assegno Unico Universale, l'Assegno di Inclusione e il Bonus Nido, misure centrali nel sostegno ai nuclei familiari.

Coperture finanziarie e iter parlamentare

L'impatto economico di queste modifiche sull'ISEE richiede coperture finanziarie significative, dettagliate nella bozza della manovra. Le autorizzazioni di spesa vedranno un incremento notevole per diverse prestazioni. Per l'Assegno Unico Universale sono previsti aumenti di 119,3 milioni di euro nel biennio 2026-2027, destinati a crescere fino a 136,3 milioni annui dal 2032. L'Assegno di Inclusione beneficerà di 13,8 milioni aggiuntivi nel 2026 e 13,2 milioni annui dal 2027. Anche l'Assegno Unico Universale vedrà stanziamenti crescenti, partendo da 324,1 milioni nel 2026 fino a 382,1 milioni annui dal 2035.

Il Bonus Nido riceverà 5,1 milioni in più nel 2026, mentre altre prestazioni sociali otterranno 3,2 milioni annui. L'investimento totale per queste modifiche all'ISEE 2026 rientra nel pacchetto da 1,6 miliardi aggiuntivi per le famiglie. Il disegno di legge dovrà ora iniziare il suo iter parlamentare: la trasmissione al Parlamento è attesa entro il 21 ottobre. Seguiranno le audizioni nelle commissioni Bilancio, con un voto in prima lettura a Palazzo Madama (Senato) previsto a novembre. L'approvazione definitiva è attesa entro la fine dell'anno, per rendere le misure operative dal 2026.

Testo integrale art. 47

ART. 47. (Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza)

1. Nelle more dell’adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ai fini dell’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all’articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la soglia di cui all’articolo 5, comma 2, terzo periodo del citato regolamento è innalzata a 91.500 euro incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo e le maggiorazioni di cui alla lettera a) dell’allegato 1 del medesimo regolamento sono rideterminate in 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. Per effetto di quanto disposto dal primo periodo: a) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementata di 119,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 127,7 milioni di euro per l’anno 2028, di 136,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, di 144,8 milioni di euro per l’anno 2031 e 136,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell’importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8; b) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementata di 13,8 milioni di euro per l’anno 2026 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, dell’importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9; c) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 324,1 milioni di euro per l’anno 2026, 329 milioni di euro per l’anno 2027, 334,9 milioni di euro per l’anno 2028, 341,3 milioni di euro per l’anno 2029, 347,8 milioni di euro per l’anno 2030, 354,4 milioni di euro per l’anno 2031, 361,1 milioni di euro per l’anno 2032, 368 milioni di euro per l’anno 2033, 374,9 milioni di euro per l’anno 2034 e 382,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035; d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 5,1 milioni di euro per l’anno 2026 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027; e) le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all’articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementate di 3,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

La bozza della Manovra 2026

Bozza Manovra finanziaria 2026

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail