Marciapiede dissestato, insegnante cade e si frattura l’omero: ma per il giudice è colpa sua

Cade su un marciapiede dissestato davanti alla scuola, ma il Tribunale di Milano nega il risarcimento: “Doveva prestare più attenzione”.

14 ottobre 2025 10:59
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Una docente si frattura l’omero cadendo su un marciapiede dissestato davanti alla scuola dove lavora e fa causa al Comune. Ma il Tribunale di Milano respinge la richiesta: le buche erano visibili e la donna avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione. Una sentenza che riafferma i limiti della responsabilità pubblica.

Responsabilità pubblica e attenzione individuale

Il caso nasce nel marzo 2022, quando una docente, diretta a una riunione presso un istituto scolastico di Milano, è caduta sul marciapiede antistante l’ingresso, riportando la frattura dell’omero e danni materiali. L’insegnante ha attribuito la responsabilità al custode della strada, sostenendo che buche e dislivelli del manto pedonale avessero causato la caduta. Ha quindi chiesto il risarcimento dei danni al Comune, che ha respinto ogni addebito, sostenendo la presenza di un comportamento imprudente da parte della docente.

La causa, discussa davanti al Tribunale di Milano e decisa con la sentenza n. 7592/2025, si è concentrata sulla valutazione della condizione del marciapiede e sulla verifica del nesso causale tra la situazione urbanistica e la lesione subita. Durante il processo sono state acquisite fotografie, testimonianze e documenti che tuttavia non hanno consentito di individuare con certezza il punto della caduta né di accertare l’esistenza di un pericolo occulto.

Le motivazioni della sentenza

Il Tribunale ha chiarito che, per configurare la responsabilità oggettiva del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., è necessario dimostrare non solo il rapporto tra la cosa e il danno, ma anche la pericolosità intrinseca e l’imprevedibilità del rischio. Dalle prove acquisite, è emerso che le irregolarità del marciapiede erano note e visibili da tempo, quindi non tali da costituire un’insidia. Inoltre, la docente frequentava spesso la zona e avrebbe potuto evitare l’incidente con maggiore prudenza.

Secondo il giudice, l’infortunio non può essere imputato al Comune in assenza di una prova diretta del nesso eziologico. Le testimonianze raccolte non hanno fornito riscontri certi sulla dinamica, mentre le fotografie prodotte non dimostravano la pericolosità effettiva del tratto. Il fatto che il marciapiede sia stato successivamente sistemato non è stato considerato elemento di colpevolezza a carico dell’amministrazione, trattandosi di un intervento ordinario di manutenzione.

Nessun risarcimento e spese a carico della docente

La decisione ribadisce un principio consolidato in giurisprudenza: nei sinistri su suolo pubblico, chi chiede il risarcimento deve provare la connessione diretta tra la cosa e il danno subito. In mancanza di tale prova, la responsabilità dell’ente pubblico non può essere riconosciuta. Il Tribunale ha quindi rigettato la domanda risarcitoria, affermando che la caduta fu dovuta a disattenzione e non a un pericolo occulto.

La docente, ritenuta parzialmente responsabile dell’accaduto, è stata condannata al pagamento della metà delle spese processuali, quantificate in 7.000 euro, mentre la restante parte è stata compensata tra le parti. La sentenza offre un richiamo alla diligenza personale dei cittadini, sottolineando come la responsabilità pubblica non possa supplire alla mancanza di prudenza individuale, anche in contesti di apparente degrado urbano.

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