Mobilità interregionale: la DS viene trasferita grazie alla Legge 104
Una dirigente scolastica ottiene il trasferimento in Emilia-Romagna. La mobilità interregionale prevale sul vincolo dei 3 anni grazie alla Legge 104.
Importante vittoria legale per una dirigente scolastica. Il Tribunale di Rovigo ha accolto un ricorso per mobilità interregionale tra Veneto ed Emilia-Romagna. La dirigente, beneficiaria della Legge 104, si è vista negare il trasferimento. Il giudice ha riconosciuto il diritto al trasferimento, annullando il diniego dell'USR. Questa sentenza sottolinea la tutela delle fragilità rispetto ai vincoli amministrativi.
Il contesto del ricorso e il diniego dell'USR
La vicenda giudiziaria trae origine dalla recente procedura di mobilità nazionale per i dirigenti scolastici. Una dirigente, socia del sindacato DIRIGENTISCUOLA, attualmente in servizio in Veneto, ha presentato domanda di trasferimento. La richiesta era volta a ottenere un'assegnazione in Emilia-Romagna, regione di residenza di un genitore convivente per cui la dirigente presta assistenza. La ricorrente è infatti beneficiaria della Legge 104/92, sia per sé stessa sia per il familiare. Nonostante avesse espresso preferenze per tutte le province emiliane, a partire da Bologna, e nonostante la disponibilità di sedi (5 rimaste vacanti), l'USR Emilia-Romagna ha negato il trasferimento. Le motivazioni addotte dall'amministrazione sono state giudicate dalla difesa essenzialmente discrezionali e fragili.
Le motivazioni del tribunale sulla mobilità interregionale
Il fulcro del diniego amministrativo risiedeva nel mancato completamento del periodo di "ferma" triennale. L'USR ha sostenuto che la dirigente non avesse ancora maturato i tre anni di permanenza nell'incarico attuale, un vincolo previsto dalla contrattazione. Il Tribunale di Rovigo, tramite il giudice Marco Pesoli, ha però ribaltato questa interpretazione con la sentenza n. 490/25. L'ordinanza cautelare sottolinea che tale criterio si applica in condizioni ordinarie, ma non può prevalere sulla tutela di condizioni di fragilità. Quando è in gioco la tutela di diritti fondamentali, come quelli garantiti dalla L. 104, l'amministrazione ha l'onere di motivare solidamente l'eventuale diniego o di esplorare soluzioni alternative.
La decisione e le implicazioni della sentenza
Il giudice ha sancito la prevalenza del diritto soggettivo della ricorrente, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte. L'amministrazione, secondo il tribunale, è obbligata a tutelare tale diritto seguendo i principi di imparzialità e buon andamento (Art. 97 Costituzione). Le interpretazioni restrittive della disciplina pattizia usate dall'USR sono state respinte. Riconoscendo la fondatezza dell'istanza ( fumus boni iuris) e il pericolo nel ritardo (periculum in mora), il giudice ha emesso un'ordinanza esecutiva. Ha disposto "l'immediata assegnazione provvisoria" in Emilia-Romagna, garantendo il soddisfacimento del diritto della dirigente. Attilio Fratta, presidente DIRIGENTISCUOLA, ha espresso soddisfazione, criticando però la necessità di ricorrere al giudice per "questioni che dovrebbero essere pacifiche".