Periodo di prova personale ATA: durata e conferma servizio

Le regole del CCNL 2019-2021 sul periodo di prova personale ATA. Tutte le info su durata, sospensioni, recesso e conferma in ruolo.

31 ottobre 2025 16:00
Periodo di prova personale ATA: durata e conferma servizio - Personale ATA
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Il CCNL 2019-2021, firmato il 18 gennaio 2024, introduce novità per il personale ATA a tempo indeterminato. La normativa definisce con precisione il periodo di prova personale ATA, essenziale per la stabilizzazione. La durata varia in base all'area di inquadramento: due mesi, quattro mesi o sei mesi. Questo articolo analizza le regole su durata, sospensione e conferma in servizio.

La durata del periodo di prova personale ATA

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019-2021, siglato il 18 gennaio 2024, definisce la nuova classificazione del personale ATA e, di conseguenza, le regole per il periodo di prova dei neoassunti a tempo indeterminato. Questa fase è cruciale per la valutazione reciproca tra amministrazione e dipendente. La durata varia sensibilmente in base all'area. Per l'Area dei Collaboratori (ex Area A) e l'Area degli Operatori (ex Area B), la prova è fissata in due mesi.

Sale a quattro mesi per l'Area degli Assistenti (ex C). La modifica più rilevante riguarda l'Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni (ex DSGA), per cui il periodo è esteso a sei mesi, riflettendo la maggiore responsabilità del ruolo. È essenziale notare che il calcolo si basa esclusivamente sul servizio effettivamente prestato, escludendo quindi i giorni di assenza.

Sospensioni, esoneri e possibilità di recesso

La normativa contrattuale prevede specifiche circostanze che influenzano lo svolgimento della prova. Esistono casi di esonero dal periodo di prova. Questo beneficio può essere concesso, con il consenso dell'interessato, se il dipendente ha già superato una prova nello stesso profilo o in un profilo equivalente presso un'altra amministrazione pubblica. Durante lo svolgimento, il conteggio viene sospeso in caso di assenze, come la malattia o altri permessi previsti dal CCNL.

In caso di malattia, il dipendente mantiene la conservazione del posto per un massimo di sei mesi; superato tale limite, l'amministrazione può risolvere il rapporto. È regolato anche il diritto di recesso. Superata la metà del periodo di prova, entrambe le parti possono recedere dal contratto senza preavviso. Se il recesso parte dall'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato.

Conferma in servizio e gestione della proroga

L'esito positivo del periodo di prova porta alla stabilizzazione del rapporto di lavoro. Se il contratto non viene rescisso da nessuna delle parti entro la scadenza, la conferma in servizio è automatica. L'anzianità di servizio viene riconosciuta retroattivamente, decorrendo dal giorno dell'assunzione e non dalla data di superamento della prova. La formalizzazione spetta al Dirigente Scolastico, ma il CCNL tutela il lavoratore introducendo il principio della conferma tacita.

Se l'amministrazione non adotta atti espliciti entro i termini, il dipendente è confermato in ruolo. Infine, in presenza di motivazioni oggettive (come lunghe assenze che hanno impedito la valutazione), il periodo di prova può essere prorogato o rinnovato. Questa possibilità è concessa solamente per una volta al momento della scadenza originaria.

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