Permessi 104 ATA: possibile scegliere tra ore o giorni, calcolo del frazionamento
Il nuovo CCNL 2024 introduce la fruizione oraria per i permessi 104 ATA. L'ARAN chiarisce la possibilità di frazionamento nella stessa giornata.
Novità importanti per i permessi 104 del personale ATA. Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019/22 introduce una flessibilità significativa. Oltre alla tradizionale fruizione giornaliera, i dipendenti ATA possono ora optare per un utilizzo frazionato a ore, fino a un massimo di 18 ore mensili. Questa nuova modalità oraria (Art. 68) permette di gestire meglio le esigenze di assistenza, come confermato anche da un parere dell'ARAN.
Cosa sono i permessi 104 e il personale ATA
La Legge 104/1992 rappresenta un pilastro del sistema di welfare italiano, istituita per garantire "l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Un elemento cardine di questa normativa è l'articolo 33, comma 3, che riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito per assistere un familiare con disabilità grave. Questo strumento è essenziale per i caregiver, permettendo loro di conciliare le complesse esigenze di cura con l'attività lavorativa. Il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA), che svolge funzioni vitali per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (dalla gestione amministrativa alla manutenzione e alla sorveglianza), rientra pienamente tra i beneficiari.
Storicamente, la fruizione di questi permessi nel comparto scuola è stata rigidamente ancorata alla modalità giornaliera. Questo significava che, anche per un'esigenza di poche ore (come una visita medica), il dipendente era costretto a richiedere l'intera giornata, con ovvie ripercussioni sull'organizzazione scolastica e sulla gestione del monte permessi del lavoratore.
Permessi 104 ATA: la flessibilità del CCNL 2024
Il quadro normativo è stato notevolmente innovato con la firma del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/22, sottoscritto il 18 gennaio 2024. L'attuale contratto collettivo in vigore ha introdotto una specifica disposizione, l'articolo 68, comma 1, che mira a superare la rigidità passata per il solo personale ATA. La norma non modifica la Legge 104, ma offre un'alternativa concreta: la fruizione oraria dei permessi. I dipendenti ATA possono ora scegliere, all'inizio dell'anno, se mantenere i tre giorni interi o convertire tale beneficio in un monte ore mensile, fissato in massimo 18 ore.
Questa opzione, che deve essere una scelta volontaria del lavoratore, introduce una flessibilità senza precedenti. Permette di coprire assenze parziali, gestendo impegni di assistenza brevi senza sacrificare un'intera giornata lavorativa, rispondendo così a una richiesta di maggiore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Questa modalità è particolarmente utile per chi assiste familiari con esigenze terapeutiche o di controllo sanitario frequenti ma di breve durata.
Frazionamento e calcolo: i chiarimenti dell'ARAN
La novità della modalità oraria ha sollevato dubbi interpretativi, in particolare sulla possibilità di "spezzare" le ore richieste nella medesima giornata. L'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) è intervenuta con un orientamento applicativo dirimente. L'Agenzia ha confermato la piena legittimità del frazionamento delle ore anche all'interno dello stesso turno di lavoro. Ad esempio, un dipendente può richiedere un'ora al mattino e tre ore nel pomeriggio. L'unico limite è il rispetto del monte ore mensile (18 ore).
L'ARAN ha anche ribadito le modalità di calcolo: se il lavoratore sceglie la giornata intera, si scala uno dei tre giorni previsti dalla legge, indipendentemente dall'orario di servizio della giornata. Se si sceglie la modalità oraria, si applica il conteggio del CCNL, scalando le ore effettive di assenza dal monte mensile. Questa distinzione è cruciale per una corretta gestione amministrativa da parte delle segreterie scolastiche e garantisce trasparenza al lavoratore.