Permessi per la partecipazione al concorso docenti PNRR3: ecco come richiederli per la prova scritta
Prova scritta PNRR3: guida ai permessi concorso docenti per personale di ruolo e precario. Informazioni su richiesta e giustificazione.
Si avvicinano le prove scritte del concorso docenti PNRR3. Il 27 novembre tocca a infanzia e primaria, mentre dal 1° al 5 dicembre sarà la volta della secondaria. Molti docenti già in servizio dovranno partecipare. Per farlo, avranno bisogno di giorni di permesso specifici. La gestione delle assenze, la richiesta e la giustificazione per la scuola sono punti chiave da chiarire.
Logistica delle prove PNRR3 e tempistiche di richiesta
L'organizzazione del concorso docenti PNRR3 entra nella sua fase cruciale con la definizione delle date per le prove scritte. Per i candidati dei settori infanzia e primaria, la data da segnare sul calendario è il 27 novembre 2025. Diversamente, per la scuola secondaria, le prove si svolgeranno in un arco temporale più ampio, precisamente dal 1° al 5 dicembre 2025. Un elemento di fondamentale importanza, specialmente per i docenti già in servizio, riguarda la logistica. La normativa prevede che la prova scritta si tenga nella regione scelta dal candidato al momento della presentazione della domanda.
La gestione degli abbinamenti specifici tra sede e candidato è affidata agli Uffici Scolastici Regionali (USR). Questo implica che, a seconda della dislocazione delle sedi decisa dall'USR, alcuni candidati potrebbero dover affrontare trasferte significative, potenzialmente lontane dal proprio domicilio o dalla scuola di servizio. Di conseguenza, la richiesta di un solo giorno di permesso potrebbe rivelarsi insufficiente, rendendo necessaria la pianificazione di più giorni di assenza per coprire viaggio e prova. È quindi essenziale agire con la massima tempestività. I docenti devono attendere la convocazione personale inviata dall'USR, che per legge deve pervenire almeno quindici giorni prima della data d'esame, e inoltrare immediatamente la richiesta di permesso alla propria istituzione scolastica.
Permessi concorso docenti: la normativa per ruolo e precari
Per affrontare l'assenza dal servizio, la normativa contrattuale offre strumenti specifici, sebbene con differenze sostanziali tra personale di ruolo e precario. La fonte normativa principale è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). L'art. 1, comma 16 del CCNL 2019-2021 conferma la piena validità delle disposizioni non modificate del CCNL 2006-2009. Per i docenti a tempo indeterminato, l'art. 15, comma 1, garantisce il diritto a otto giorni l'anno di permessi specifici per la partecipazione a concorsi pubblici o esami. Questi giorni sono completamente retribuiti.
La situazione cambia per il personale a tempo determinato. L'art. 35, comma 14 del CCNL 2019/21, stipulato più di recente, estende lo stesso diritto (otto giorni) anche ai docenti con contratto a tempo determinato (sia al 30/06 che al 31/08), ma con una precisazione cruciale: questi permessi sono concessi senza diritto alla retribuzione. È un dettaglio fondamentale per la pianificazione finanziaria del docente precario. Per entrambe le categorie di personale, è importante sottolineare che nel computo degli otto giorni devono essere inclusi anche gli eventuali giorni di viaggio necessari per raggiungere la sede d'esame e per il rientro. Questi permessi non possono, invece, essere utilizzati per la fase di preparazione alla prova.
Alternative contrattuali e la giustificazione dell'assenza
Cosa accade se gli otto giorni di permesso per concorso non sono sufficienti, o se si preferisce (come nel caso dei precari che vorrebbero evitare la perdita di stipendio) utilizzare altre opzioni? Il contratto prevede alternative. Sia il personale di ruolo (art. 15, comma 2) sia il personale a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto o 30 giugno (art. 35 comma 12 del CCNL 2019/21) hanno diritto a tre giorni di permessi retribuiti all'anno. Questi permessi sono concessi per motivi personali o familiari e richiedono una specifica autocertificazione da presentare al dirigente scolastico, che ne verifica la motivazione. Un'ulteriore possibilità, sebbene più complessa da attuare, è rappresentata dalla richiesta di ferie.
L'art. 13, comma 9 del CCNL stabilisce che, durante il periodo delle attività didattiche, il personale docente può usufruire di un massimo di sei giorni di ferie. Tuttavia, la concessione è subordinata a una condizione stringente: il docente deve essere in grado di trovare autonomamente uno o più colleghi (sostituti) in servizio nella stessa sede, disposti a coprire le sue ore senza oneri per l'amministrazione (cioè senza costi aggiuntivi di supplenza). Infine, è obbligatorio giustificare l'assenza al rientro. Il docente dovrà consegnare alla segreteria scolastica l'attestato di partecipazione alla prova scritta. Questo documento viene solitamente rilasciato dal comitato di vigilanza presente in aula. In assenza di tale attestato, è possibile produrre un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva) che riporti gli estremi della prova sostenuta e della convocazione.