Scatti stipendiali, servizio pre-ruolo riconosciuto ai fini della retribuzione: ecco la sentenza di Castrovillari
Il Tribunale di Castrovillari conta il servizio pre-ruolo per intero: stipendio più alto e migliaia di euro di risarcimento al docente
Una nuova sentenza rafforza i diritti dei precari della scuola. Il servizio pre-ruolo svolto con contratti a termine deve valere per intero, sia per la carriera sia per lo stipendio. Lo ha stabilito il Tribunale di Castrovillari, che ha accolto il ricorso dei legali Anief in difesa di un insegnante. Per lui arriva un assegno più pesante in modo stabile e un risarcimento da migliaia di euro.
Cosa ha deciso il Tribunale di Castrovillari
La sezione civile del Tribunale di Castrovillari ha dato ragione al sindacato Anief. Secondo il giudice del lavoro, i periodi di lavoro a tempo determinato nella scuola contano per intero per l'aumento automatico dello stipendio. Non c'è differenza, quindi, tra gli anni da precario e quelli svolti dopo l'immissione in ruolo. Tutto il periodo va sommato allo stesso modo. Il docente difeso dal sindacato si ritroverà presto con una busta paga più alta in pianta stabile.
Servizio pre-ruolo e scatti stipendiali: il nodo
Il caso riguarda un docente assunto senza interruzioni con contratti a termine tra il 2010/2011 e il 2019/2020. L'amministrazione gli aveva riconosciuto solo in parte gli anni lavorati: quattro per intero, due terzi del resto e un anno e otto mesi ai soli fini economici. Una scelta che penalizzava lo stipendio e gli scatti stipendiali. Il giudice ha invece valutato i dieci anni effettivi, restituendo al docente la stessa anzianità di un collega di ruolo dall'inizio.
Cosa dice la giurisprudenza europea
Per decidere, il giudice si è appoggiato alle pronunce della Corte di Giustizia UE e della Cassazione. Il punto è il principio di non discriminazione previsto dall'Accordo Quadro della Direttiva 1999/70/CE. In pratica:
l'articolo 485 va disapplicato quando penalizza il precario;
vanno tolti dal conteggio gli intervalli tra un contratto e l'altro, i periodi non pagati e i mesi estivi delle supplenze brevi;
va contato tutto il servizio effettivo, comprese maternità e congedi retribuiti.
Il riferimento è la sentenza CGUE del 2018 sul caso Motter e la successiva Cassazione n. 31149 del 2019.
La campagna Anief per i precari
Il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, lega la vittoria a un'iniziativa concreta del sindacato. Ecco il suo commento: "La sentenza di Castrovillari conferma che Anief ha fatto bene ad attivare la Campagna Screening Non un euro di meno, un servizio di consulenza gratuito, attraverso il quale si intende verificare se nella carriera del personale insegnante – come pure quello amministrativo, tecnico, ausiliario, ovviamente anche dei Dsga – vi siano dei profili di illegittimità, ad iniziare dai calcoli in difetto del servizio pre-ruolo". Il servizio gratuito punta a scovare gli errori nei calcoli e a tutelare il personale scolastico.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI CASTROVILLARI
P.Q.M.
Il GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
– accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata nei servizi di pre-ruolo prestati negli anni scolastici 2010/2011 – 2019/2020, con disapplicazione, nella specie, dell’art. 485 D.lgs. 297/1994 nella parte in cui determina un computo ridotto rispetto a quello spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
– accerta il diritto del ricorrente all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2 CCNL 4 agosto 2011, con attribuzione dell’assegno “ad personam” corrispondente alla fascia 3–8 sino al conseguimento della fascia 9–14;
– annulla, nei limiti indicati in motivazione, il decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 423 del 25.11.2021;
– ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere alla nuova ricostruzione della carriera del ricorrente, con decorrenza 01/09/2020, valorizzando integralmente il servizio effettivamente prestato negli anni 2010/2011 – 2019/2020 e applicando la clausola di salvaguardia, con conseguente attribuzione delle fasce stipendiali corrispondenti all’anzianità effettivamente maturata;
– condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente le differenze retributive derivanti dal corretto inquadramento stipendiale, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, fermo il divieto di cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 26, L. 724/1994;
– condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ai procuratori antistatari.