Scuola, risarcimento precari: c'è il sì della Cassazione

Confermato l'indennizzo per i docenti con oltre 36 mesi di contratti a termine. Ecco le novità sui calcoli del decreto Salva Infrazioni.

23 gennaio 2026 19:00
Scuola, risarcimento precari: c'è il sì della Cassazione - Corte di Cassazione
Corte di Cassazione
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La Suprema Corte consolida l'orientamento giurisprudenziale sul diritto al risarcimento per il personale scolastico che ha superato i tre anni di servizio non continuativo. Una svolta cruciale contro l'abuso dei contratti a termine che recepisce i moniti europei e ridefinisce i massimali degli indennizzi.

Abuso contratti a termine: la linea della Cassazione

Si consolida definitivamente il quadro giuridico a tutela dei lavoratori della scuola: superata la soglia fatidica dei 36 mesi di servizio, scatta una protezione rafforzata che va oltre la semplice aspirazione al ruolo. I giudici della Corte di Cassazione hanno ribadito un principio fondamentale: la reiterazione ingiustificata delle supplenze costituisce un abuso che lo Stato deve pagare.

La ratio della sentenza non risiede soltanto nel garantire un ristoro economico al lavoratore, ma funge da leva dissuasiva per l'Amministrazione pubblica. Costringere l'Erario a fronteggiare risarcimenti danni onerosi è, di fatto, l'unica strategia pragmatica per rendere economicamente svantaggiosa la precarietà a vita rispetto alla stabilizzazione. Le stime attuali, elaborate dalle sigle sindacali, proiettano cifre che oscillano tra i 40mila e i 60mila euro per singolo ricorrente, importi che trasformano la gestione del personale scolastico da mera questione organizzativa a pesante passività di bilancio per lo Stato.

Risarcimento precari scuola: come cambiano gli importi

L'assetto normativo ha subito un'accelerazione decisiva con l'introduzione del Decreto Legge 131/2024, noto come decreto "Salva Infrazioni". Questo intervento legislativo ha modificato i parametri per la quantificazione del danno, rispondendo direttamente alle procedure di infrazione aperte da Bruxelles. La novità sostanziale riguarda l'innalzamento del tetto massimo dell'indennità: se in precedenza il limite si fermava a 12 mensilità, ora il giudice può riconoscere fino a 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR.

Su questo fronte è intervenuta Chiara Cozzetto, segretaria generale di Anief, sindacato da sempre attivo in questa tipologia di contenzioso. L'organizzazione ha sottolineato come la recente sentenza legittimi pienamente le richieste di indennizzo per l'illegittima successione di contratti. Un dettaglio tecnico di rilievo, spesso trascurato nelle cronache ma essenziale per i ricorrenti, è il regime fiscale: le somme erogate a titolo di risarcimento non sono soggette a tassazione ordinaria, in quanto non costituiscono reddito da lavoro ma reintegrazione di una perdita patrimoniale, aumentando così il netto percepito dal docente. Inoltre, è decaduta la normativa che dimezzava l'indennità in caso di presenza in graduatorie speciali, eliminando un ostacolo che penalizzava ingiustamente molti insegnanti.

L'emergenza sul sostegno e i richiami dall'Europa

L'analisi del fenomeno non può prescindere dalla drammatica situazione del sostegno, settore dove la precarietà raggiunge picchi allarmanti. Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CESD) ha fornito una fotografia impietosa del sistema scolastico italiano: su una platea di oltre 200.000 supplenti complessivi, ben 122.000 precari operano sul sostegno.

Questa sproporzione non rappresenta solo una criticità gestionale, ma configura una palese violazione della Carta sociale dell’Unione europea. L'incapacità di garantire continuità didattica agli alunni con disabilità, affidandosi a un turnover continuo di personale non stabilizzato, espone l'Italia a continue censure internazionali. La giurisprudenza interna, allineandosi ai principi comunitari, sta di fatto "commissariando" le scelte politiche del Ministero, imponendo sanzioni che rendono la stabilizzazione non più una scelta discrezionale, ma una necessità contabile e giuridica.

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