Servizio sul sostegno senza titolo: ecco le regole per la valutazione GPS

Il servizio sul sostegno svolto senza abilitazione ha regole precise per il punteggio: ecco i chiarimenti normativi e le indicazioni ministeriali.

22 novembre 2025 09:00
Servizio sul sostegno senza titolo: ecco le regole per la valutazione GPS - Insegnante
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Il servizio sul sostegno all'interno delle istituzioni scolastiche rappresenta una tematica complessa, specialmente quando si tratta del calcolo del punteggio nelle graduatorie. Una delle questioni più dibattute riguarda la validità delle supplenze svolte nella scuola primaria da docenti senza titolo abilitante. La normativa vigente, supportata da specifiche note ministeriali, chiarisce che in assenza di un idoneo titolo di accesso, il periodo di lavoro non può generare punteggio immediato, sebbene esistano clausole per un riconoscimento futuro.

La normativa sul servizio sostegno e i requisiti di accesso

Il punto focale della questione riguarda la possibilità di valutare il servizio prestato su posti di sostegno, specificamente nella scuola primaria, da parte di insegnanti che non possiedono il titolo di specializzazione né il titolo di accesso principale, quale la Laurea in Scienze della Formazione Primaria o il diploma magistrale abilitante. Secondo quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali e chiarito dalla nota n. 1290 del 2020, tale servizio non è valutabile. La ratio della norma è quella di vincolare l'attribuzione del punteggio al possesso dei requisiti ordinamentali. Di conseguenza, se il docente accetta una supplenza senza avere i titoli richiesti per quel grado di istruzione, il sistema non riconosce quel periodo né come servizio specifico né come servizio aspecifico.

Le conseguenze per le graduatorie GPS e la valutazione

Questa interpretazione rigorosa ha ripercussioni dirette sull'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. I docenti devono essere consapevoli che l'accettazione di incarichi al di fuori dei propri requisiti certificati comporta un mancato accumulo di punteggio utile per l'avanzamento in graduatoria. Le indicazioni fornite dagli esperti sindacali sottolineano come la mancanza del titolo di studio idoneo renda il servizio "nullo" ai fini valutativi nel momento in cui viene prestato. Non si tratta di una sanzione, ma di una regola tecnica volta a garantire che il punteggio rifletta competenze formalmente acquisite. Pertanto, è fondamentale verificare sempre la corrispondenza tra il proprio titolo di studio e la tipologia di posto accettato per evitare sorprese durante l'aggiornamento delle posizioni.

Recupero del punteggio dopo il conseguimento del titolo

Nonostante le limitazioni immediate, il quadro normativo offre una prospettiva di recupero per il servizio svolto. È stato chiarito che, una volta conseguito il titolo abilitante richiesto per l'insegnamento (come la laurea magistrale specifica), il servizio pregresso potrà essere oggetto di rivalutazione. Questo significa che l'esperienza maturata sul campo, pur non essendo valida hic et nunc, viene "congelata" in attesa della regolarizzazione della posizione accademica del docente. Al termine del percorso formativo, l'aspirante potrà richiedere il riconoscimento di quel periodo, trasformandolo in punteggio effettivo per le graduatorie. Questo meccanismo incentiva la formazione continua e permette di valorizzare a posteriori l'impegno profuso nelle aule scolastiche, sanando il divario tra esperienza pratica e requisiti formali.

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