Sospensione docente non vaccinato: il MiM dovrà restituire lo stipendio trattenuto

Il Tribunale dichiara illegittima la sospensione docente non vaccinato durante la malattia: il Ministero deve rimborsare oltre 1.000 euro di stipendi.

30 novembre 2025 10:30
Sospensione docente non vaccinato: il MiM dovrà restituire lo stipendio trattenuto - Giudice con la bilancia in mano
Giudice con la bilancia in mano
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Una recente sentenza del Tribunale di Siracusa ha stabilito che la sospensione docente non vaccinato è illegittima se notificata durante l'assenza per malattia. Il giudice ha ordinato la restituzione degli stipendi trattenuti indebitamente dal Ministero. La decisione chiarisce che il provvedimento serve a tutelare la salute e non a punire il personale in congedo.

Il caso di Siracusa: annullato il decreto del dirigente

Una docente di un istituto comprensivo ha ottenuto l'annullamento del provvedimento che la sospendeva per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Il Tribunale ha ritenuto determinante che l'insegnante fosse già in congedo per malattia al momento della notifica.

La sentenza n. 1323/2025 ha dichiarato l'illegittimità del decreto emesso dal dirigente scolastico nel marzo 2022. La donna aveva comunicato la positività al Covid-19 mentre era già assente dal servizio per motivi di salute.

Le conseguenze economiche per il Ministero

A causa del decreto di sospensione, l'insegnante aveva subito trattenute sullo stipendio per i mesi di aprile, maggio e giugno. Il totale delle somme non percepite ammontava a oltre 1.000 euro.

Il Tribunale ha condannato il Ministero dell’Economia alla restituzione delle retribuzioni, inclusi gli interessi legali e la rivalutazione. È stato riconosciuto il diritto alla persistenza del rapporto di lavoro anche nel periodo contestato.

Sospensione docente non vaccinato: cosa dice la normativa

Il decreto-legge n. 172/2021 aveva introdotto l'obbligo come misura per contenere la diffusione del virus Sars-CoV-2 nelle scuole. La norma prevedeva l'interruzione della retribuzione in caso di inosservanza, senza però conseguenze di tipo disciplinare.

Tuttavia, l'Avvocatura dello Stato aveva precisato che un dipendente assente per malattia non può essere considerato ingiustificato. La ratio della legge era allontanare un potenziale fattore di rischio, condizione che non sussiste se il soggetto è assente da scuola.

Punti chiave della sentenza

Ecco gli elementi fondamentali che hanno portato alla decisione del giudice del lavoro:

  • Natura non punitiva: la sospensione non è una sanzione, ma una misura di prevenzione sanitaria.

  • Assenza di rischio: chi è in malattia non frequenta i locali scolastici e non mette a rischio colleghi o alunni.

  • Diritto alla retribuzione: sospendere lo stipendio a chi è già legittimamente assente è un atto illegittimo.

Il giudice ha compensato le spese di giudizio tra le parti. La decisione si basa sulla novità e la particolarità delle questioni giuridiche trattate.

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