Studente si fersce in palestra per una pallonata: niente risarcimento, non è 'culpa in vigilando'

Il Tribunale di Napoli nega il risarcimento per uno studente ferito in palestra. La sentenza chiarisce i limiti della 'culpa in vigilando'.

A cura di Scuolalink Scuolalink
27 ottobre 2025 15:00
Studente si fersce in palestra per una pallonata: niente risarcimento, non è 'culpa in vigilando' - Sentenza del Giudice
Sentenza del Giudice
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Un incidente in palestra può diventare un caso legale. Una recente sentenza (Tribunale di Napoli n. 9217/2025) definisce i limiti della responsabilità scolastica in caso di studente ferito durante l'ora di ginnastica. Il caso di una pallonata all'occhio chiarisce quando non scatta la culpa in vigilando dell'insegnante e chi risponde legalmente per gli infortuni a scuola.

Il caso della pallonata e l'appello

La vicenda giudiziaria ha preso avvio da un infortunio durante l'ora di educazione fisica. Una studentessa è stata colpita all'occhio da una pallonata, spingendo i genitori a richiedere un risarcimento danni. In prima istanza, il Giudice di Pace aveva dato ragione alla famiglia, condannando in solido sia il Ministero che l'istituto scolastico. Tuttavia, le amministrazioni hanno presentato appello, contestando la responsabilità dell'istituto. Il Tribunale di Napoli ha ribaltato la decisione, specificando un punto cruciale della giurisprudenza recente. È stato ribadito che, per le azioni di responsabilità riguardanti alunni e docenti, l'unico legittimato passivo è il Ministero, non la singola scuola.

I limiti della culpa in vigilando dello studente ferito

Il punto centrale della sentenza riguarda la culpa in vigilando, ovvero la presunta mancata sorveglianza da parte del docente. Il tribunale ha chiarito che, per attribuire la responsabilità alla scuola, è necessario dimostrare un nesso causale diretto tra l'incidente e una specifica omissione dell'insegnante. Non è sufficiente un generico richiamo alla mancata supervisione. Citando la Cassazione, la responsabilità (ai sensi dell'art. 2048 c.c.) sorge solo se il danno deriva da un fatto illecito commesso da un altro studente. Se manca un comportamento doloso o gravemente imprudente, l'incidente rientra nel rischio normale dell'attività sportiva.

Onere della prova e responsabilità del ministero

Nel caso specifico dello studente ferito dalla pallonata, il giudice ha stabilito che l'onere della prova non è stato soddisfatto. La lesione, infatti, è stata ricondotta a una normale azione di gioco accidentale e non a un comportamento illecito di altri compagni. Di conseguenza, la responsabilità per l'operato degli insegnanti ricade esclusivamente sul Ministero, come previsto dall'articolo 28 della Costituzione e dall'articolo 2049 c.c. La sentenza ha sottolineato che un "generico richiamo alla culpa in vigilando" non è sufficiente se non si descrive la censura specifica e la sua rilevanza causale. Questa decisione ribadisce l'importanza della tutela dei minori e definisce criteri chiari per la gestione dei risarcimenti.

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