Supplenze da GaE o GPS con spezzone orario: diritto al completamento [Chiarimenti]
I chiarimenti sullo spezzone orario per le supplenze docenti 2025. Le regole e le condizioni per ottenere il completamento orario secondo l'OM 88/2024.

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Con l'avvio delle nomine per le supplenze da GaE e GPS per l'anno 2025/2026, molti aspiranti docenti si trovano ad aver ottenuto uno spezzone orario. È fondamentale comprendere le regole per il completamento orario, poiché la normativa, definita dall'Ordinanza Ministeriale 88/2024, stabilisce condizioni precise che determinano quando un insegnante ha effettivamente diritto a completare la cattedra.
Quando si ha diritto al completamento
Il diritto al completamento dell'orario non è automatico e dipende dalle circostanze di assegnazione della supplenza. La normativa di riferimento, l'OM n.88 del 24 maggio 2024, chiarisce un punto fondamentale: se un docente ottiene uno spezzone pur essendoci cattedre intere disponibili, non potrà completare. Questo accade spesso quando si esprimono preferenze sintetiche. Il diritto sorge solo se lo spezzone (da 7 a 17 ore) viene assegnato per una reale mancanza di posti interi disponibili durante il proprio turno di nomina. È quindi la carenza di cattedre complete a generare il diritto, non una scelta dell'aspirante.
Supplenze: modalità e limiti orari per il completamento
Una volta stabilito il diritto, il completamento segue regole precise. L'obiettivo è raggiungere l'orario obbligatorio di servizio: 18 ore nella scuola secondaria, 22 ore (più 2 di programmazione) nella primaria e 25 nell'infanzia. Ad esempio, un docente con 10 ore in una scuola secondaria potrà accettare un altro spezzone di massimo 8 ore. Il completamento è possibile solo all'interno della stessa provincia di inserimento in graduatoria e avviene seguendo l'ordine delle preferenze già espresse nella domanda, anche con assegnazioni al di fuori della procedura informatizzata. Le classi di concorso devono essere compatibili con quanto indicato.
Compatibilità tra insegnamenti e cattedre
Il completamento è realizzabile solo tra insegnamenti con un orario obbligatorio omogeneo. I docenti della scuola dell'infanzia e della primaria possono completare solo all'interno del rispettivo grado. Nella scuola secondaria, invece, è permessa maggiore flessibilità: si possono cumulare ore sia tra primo e secondo grado, sia tra diverse classi di concorso. Un aspetto cruciale, specificato dall'OM 88/2024, è che il completamento deve avvenire esclusivamente con altri spezzoni già disponibili. Non è in alcun modo consentito frazionare una cattedra intera per soddisfare una richiesta di completamento.