Supplenze del Personale ATA e primo contratto: obbligo di controllo titoli e punteggio

Le segreterie devono convalidare le dichiarazioni della terza fascia del Personale ATA tempestivamente: ecco la procedura corretta e i riferimenti normativi da applicare.

08 febbraio 2026 15:00
Supplenze del Personale ATA e primo contratto: obbligo di controllo titoli e punteggio - personale ata
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All'atto del primo incarico per le supplenze del Personale ATA, l'istituzione scolastica è tenuta alla convalida del punteggio. Spesso emergono errori nei riferimenti normativi citati dai dirigenti, confondendo le procedure del personale docente con le regole specifiche della terza fascia ATA.

Errata applicazione normativa nelle verifiche per le supplenze del Personale ATA

Nelle dinamiche quotidiane di gestione del personale, non è raro imbattersi in comunicazioni istituzionali che presentano inesattezze formali sostanziali. Un caso emblematico, recentemente segnalato in Piemonte, riguarda una collaboratrice scolastica destinataria di un avviso di avvio del procedimento per il controllo dei titoli. L'anomalia risiede nel riferimento legislativo citato dal Dirigente Scolastico: l'Ordinanza Ministeriale 88 del 16 maggio 2024. Tale richiamo risulta improprio, in quanto la suddetta ordinanza disciplina esclusivamente le graduatorie e le supplenze del personale docente ed educativo.

Per il personale ATA, la normativa di riferimento non può e non deve essere sovrapposta a quella dei docenti. Le segreterie scolastiche, oberate dalle procedure di inizio anno, rischiano talvolta di utilizzare format preimpostati errati, citando articoli (come il 7, 8, 9 e 10 dell'OM 88) che non trovano applicazione per i profili di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico. Questa confusione genera disorientamento nel lavoratore precario, che ha il diritto di vedere la propria posizione valutata secondo il quadro giuridico pertinente al proprio profilo professionale.

La procedura corretta di convalida secondo il DM 89/2024

La bussola normativa per le graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio in corso è il Decreto Ministeriale 89 del 21 maggio 2024. È essenziale che, all'atto della stipula del primo contratto di lavoro, la scuola applichi rigorosamente quanto previsto dall'articolo 6, comma 11 di tale decreto. La norma impone che l'istituzione scolastica effettui i controlli sulle dichiarazioni presentate dall'aspirante "tempestivamente".

Questa verifica non è parziale ma deve riguardare il complesso delle situazioni dichiarate: dal titolo di accesso ai servizi prestati, fino ai titoli culturali che concorrono alla formazione del punteggio in graduatoria. Il controllo effettuato dalla scuola del primo contratto ha un valore "erga omnes": se l'esito è positivo, il Dirigente convalida i dati a sistema (SIDI). Tale validazione cristallizza la posizione dell'aspirante non solo per la supplenza in corso, ma per l'intera vigenza delle graduatorie, evitando che il supplente debba sottoporsi a nuove verifiche per ogni successivo incarico nel triennio, salvo ovviamente la presentazione di nuovi titoli.

Esiti del controllo: dalla rettifica al decreto di esclusione

Qualora l'attività di verifica faccia emergere difformità rispetto a quanto autodichiarato nella domanda di inserimento, il Dirigente Scolastico è chiamato ad adottare provvedimenti consequenziali precisi. Ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del DM 89/2024, in caso di esito negativo, la scuola deve registrare a sistema l'eventuale esclusione dalla graduatoria (se manca il titolo d'accesso) o la rideterminazione del punteggio e delle posizioni assegnate (in caso di titoli o servizi non validi).

Il provvedimento deve essere immediatamente notificato all'interessato e alle altre scuole indicate nel modello di scelta delle sedi. È bene ricordare che, oltre alle conseguenze amministrative che possono portare alla risoluzione del contratto in essere, restano in capo al Dirigente le valutazioni relative alle eventuali responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000. Tuttavia, il lavoratore mantiene il pieno diritto al ricorso giurisdizionale per opporsi a decreti di rettifica o esclusione ritenuti illegittimi, potendo richiedere l'iscrizione con riserva in attesa di sentenza definitiva.

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