Visite didattiche: ecco le nuove regole per gli appalti scolastici
Arrivano i chiarimenti ministeriali su viaggi di istruzione e visite didattiche: ecco quando le scuole devono usare le centrali di committenza.
Una circolare congiunta chiarisce le procedure per visite didattiche e viaggi d'istruzione 2025/2026. Le novità riguardano l'obbligo di qualificazione per gli appalti. Le scuole sono ora inquadrate come enti non qualificati e la loro autonomia è limitata. Questa guida illustra le nuove soglie di spesa e quando è obbligatorio ricorrere alle centrali di committenza.
Autonomia e obblighi per gli istituti
La recente circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Turismo introduce un cambiamento significativo nella gestione dei viaggi di istruzione, basato sulle nuove norme sugli appalti pubblici (D.lgs. 36/2023). L’ANAC classifica le istituzioni scolastiche come “amministrazioni sub-centrali”. Di conseguenza, se prive di una qualificazione specifica superiore, esse operano come “enti non qualificati”. Questo status limita notevolmente la loro autonomia decisionale. In termini pratici, le scuole possono gestire procedure di acquisto in completa autonomia soltanto per gli affidamenti diretti, ovvero per importi al di sotto di una soglia specifica. Per tutte le procedure che superano tale limite, scatta l'obbligo di centralizzazione. Le scuole devono avvalersi di una centrale di committenza qualificata o di altre stazioni appaltanti abilitate. Per facilitare questa transizione, gli Uffici Scolastici Regionali si sono già attivati per individuare e comunicare agli istituti gli elenchi delle stazioni appaltanti qualificate a cui è possibile delegare l'intera gestione delle gare.
Le nuove soglie per visite didattiche e procedure
Il Ministero ha definito con precisione le procedure che le scuole devono seguire per l'acquisto di servizi e forniture, come le visite didattiche, in base all'importo stimato. Per spese inferiori a 140.000 euro, è consentito l'affidamento diretto, come previsto dall'Art. 50 del Codice Appalti. Sebbene la norma permetta di procedere anche senza consultare più operatori, la circolare raccomanda caldamente, come buona prassi amministrativa, di acquisire diversi preventivi per garantire trasparenza e concorrenza. Quando l'importo è compreso tra 140.000 e 221.000 euro (soglia europea per servizi standard), è obbligatoria una procedura negoziata senza bando, da espletare tramite strumenti telematici di centrali di committenza. Per i soggiorni linguistici e altri "servizi sociali e assimilati", la soglia europea è più alta, fissata a 750.000 euro. In questo caso, la procedura negoziata si applica per importi tra 140.000 e 750.000 euro. Superate queste soglie (221.000 euro per viaggi standard e 750.000 per soggiorni linguistici), le scuole devono obbligatoriamente indire una gara aperta.
Frazionamento dei lotti e prospettive future
Un chiarimento cruciale riguarda la suddivisione degli affidamenti. Per evitare gare uniche di importo eccessivo, l'ANAC ha confermato che la suddivisione in lotti distinti è ammissibile e non costituisce frazionamento artificioso, a condizione che i servizi abbiano "natura e finalità intrinsecamente diverse". La nota ministeriale fornisce esempi chiari: i corsi di lingua, i viaggi con finalità culturali, o quelli legati ai percorsi di orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) possono essere considerati lotti funzionali autonomi. Questo elenco non è tassativo. Le scuole mantengono la discrezionalità di individuare ulteriori finalità che giustifichino procedure distinte, nel pieno rispetto della loro autonomia organizzativa. Guardando al futuro, si segnala che CONSIP sta sviluppando un nuovo modello di procurement digitale. A partire dal 2026, questo sistema dovrebbe consentire alle scuole di acquistare servizi "chiavi in mano" sopra soglia, semplificando le procedure e riducendo i tempi burocratici.