Anno 2013 escluso dalla progressione di carriera del personale scolastico: la decisione definitiva della Cassazione [SENTENZA]

Anno 2013 e carriera del personale scolastico: la Cassazione chiarisce cosa viene riconosciuto e cosa rimane escluso ai fini economici e giuridici.

22 maggio 2025 13:40
Anno 2013 escluso dalla progressione di carriera del personale scolastico: la decisione definitiva della Cassazione [SENTENZA] - Corte di Cassazione
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La Corte di Cassazione ha messo la parola fine a una lunga vicenda giudiziaria che ha coinvolto il personale scolastico immesso in ruolo nel periodo del blocco delle progressioni economiche. Con una sentenza pubblicata oggi, la Suprema Corte ha stabilito che l’anno 2013 non può essere riconosciuto ai fini della progressione stipendiale, ma conserva rilevanza giuridica. La questione trae origine da due ricorsi analoghi — uno relativo a una docente, l’altro a un dipendente ATA — poi riuniti nel medesimo procedimento.

Il contesto normativo: il blocco delle progressioni e il D.P.R. 122/2013

La controversia ruota attorno agli effetti del blocco delle progressioni economiche introdotto con il Decreto Legge 78/2010, successivamente recepito nel D.P.R. 122/2013. Tali disposizioni, adottate nell’ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, hanno sospeso per l’anno 2013 la possibilità di maturare incrementi stipendiali nel pubblico impiego, incluso il personale scolastico.

Secondo la normativa, l’anzianità maturata nel 2013 può essere riconosciuta solo ai fini giuridici (cioè per la posizione in carriera), ma non può produrre effetti economici — ovvero avanzamenti nella fascia stipendiale — salvo espressa previsione contrattuale. Tale previsione è intervenuta solo per gli anni 2011 e 2012, non per il 2013.

La pronuncia della Cassazione: solo riconoscimento giuridico per il 2013

Con la sentenza pubblicata oggi, la Corte di Cassazione ha chiarito che il blocco introdotto dal D.L. 78/2010 e confermato dal D.P.R. 122/2013 ha efficacia esclusivamente economica. Di conseguenza, l’anno 2013 non può essere considerato ai fini della progressione stipendiale. La Corte ha tuttavia ribadito che l’anno può essere riconosciuto sotto il profilo giuridico, ossia per l’anzianità di servizio. In mancanza di un intervento specifico della contrattazione collettiva per attribuire valore economico all’anno 2013, quest’ultimo rimane privo di effetti retributivi.

I ricorsi: esiti contrapposti nei giudizi di merito

La questione è approdata davanti alla Corte di Cassazione dopo esiti divergenti nei precedenti gradi di giudizio. In primo grado, il Tribunale di Lucca aveva respinto il ricorso, ritenendo che la normativa escludesse ogni valore — giuridico ed economico — all’attività svolta nel 2013.

Al contrario, la Corte d’Appello di Firenze aveva accolto la richiesta dei ricorrenti, sostenendo che il blocco doveva essere interpretato in modo restrittivo, limitandone gli effetti ai soli incrementi economici. Secondo i giudici d’appello, escludere anche il riconoscimento giuridico del servizio svolto avrebbe comportato un danno permanente per i lavoratori, in contrasto con i principi costituzionali, richiamando l’orientamento della Corte Costituzionale in materia di interpretazione conforme alla Carta.

Le implicazioni della sentenza: conferma del limite economico

La pronuncia della Cassazione conferma l’orientamento più restrittivo dell’interpretazione normativa. Pur salvaguardando l’aspetto giuridico dell’anzianità maturata nel 2013, la decisione sancisce l’impossibilità di considerare tale anno ai fini del passaggio alla fascia stipendiale successiva. Si tratta di una sentenza che avrà un impatto significativo per tutto il personale scolastico immesso in ruolo durante quel periodo, stabilendo in via definitiva l’esclusione dell’anno 2013 dal computo economico, salvo future modifiche contrattuali.

La Sentenza

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