Contributi figurativi: la Cassazione dice sì per la pensione anticipata

La Cassazione conferma la validità dei contributi figurativi per la pensione anticipata (riforma Fornero) con 42/41 anni di anzianità.

A cura di Scuolalink Scuolalink
22 ottobre 2025 09:00
Contributi figurativi: la Cassazione dice sì per la pensione anticipata - pensione anticipata
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Svolta decisiva sui contributi figurativi per la pensione anticipata. Una recente ordinanza della Cassazione (20 ottobre 2025) stabilisce che i periodi di malattia e disoccupazione sono validi per raggiungere i requisiti della riforma Fornero. Questa decisione chiarisce anni di contenzioso con l'Inps, che adottava un'interpretazione restrittiva, confermando la validità degli accrediti per chi esce con 42/41 anni di anzianità.

La sentenza della Cassazione sul ricorso

Un'importante ordinanza della Sezione Lavoro della Cassazione, pubblicata lo scorso 20 ottobre 2025, ha messo fine a un lungo contenzioso tra lavoratori e Inps. La Suprema Corte ha accolto il ricorso di una lavoratrice, annullando la sentenza della Corte d'Appello. I giudici di secondo grado avevano erroneamente confermato la tesi restrittiva dell'Inps, negando il diritto alla pensione anticipata.

L'errore dell'Appello, secondo la Cassazione, è stato quello di ritenere ancora validi i requisiti della vecchia pensione di anzianità (35 anni), che escludevano malattia e disoccupazione, applicandoli alla nuova pensione anticipata della riforma Fornero. Questa interpretazione, ora bocciata, svuotava di fatto il senso della nuova normativa introdotta dal decreto "Salva Italia" (D.L. 201/2011).

Contributi figurativi e il doppio binario Fornero

Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella netta distinzione tra i due canali di accesso alla pensione previsti dall'articolo 24 della riforma Fornero. La Corte chiarisce che il legislatore ha previsto un "doppio binario" con requisiti diversi. Il primo (comma 10) è per chi accede alla pensione anticipata con il solo requisito di anzianità (42 anni e 1 mese per gli uomini; 41 anni e 1 mese per le donne, con adeguamenti).

Per questo canale, la legge parla genericamente di "contribuzione". La Cassazione conferma quindi che i contributi figurativi (malattia, disoccupazione indennizzata, ecc.) devono essere computati per raggiungere questo montante. Il secondo binario (comma 11), riservato ai "contributivi puri" (primo accredito post 1996), prevede l'uscita a 63 anni con almeno vent’anni di contribuzione effettiva.

L'interpretazione letterale e sistematica della norma

La decisione si fonda su due pilastri interpretativi. Il primo è l'interpretazione letterale. La Cassazione evidenzia come il legislatore del 2011 abbia usato termini diversi con cognizione di causa: il comma 10 (42/41 anni) menziona la "contribuzione utile" all'anzianità, mentre il comma 11 (63 anni) richiede specificamente la "contribuzione effettiva".

Se il legislatore avesse voluto escludere i figurativi dal primo canale, avrebbe usato lo stesso termine. Il secondo pilastro è l'interpretazione sistematica. Pur riconoscendo l'obiettivo restrittivo della riforma Fornero, i giudici sottolineano che escludere i contributi figurativi dai 42/41 anni renderebbe la norma "impossibile da fruire". Raggiungere 42 anni di sola contribuzione effettiva è un traguardo irrealistico per molti, portando alla disapplicazione della fattispecie.

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