Supplenze ATA: chiarimenti su completamento orario nello stesso profilo
Le nuove indicazioni del Ministero sulle supplenze ATA chiariscono le regole per il completamento dello spezzone e la rinuncia.


Novità per le supplenze del personale ATA. La circolare ministeriale del 9 luglio 2025 definisce le procedure operative. Viene confermato il diritto al completamento orario per chi accetta uno spezzone. Il Ministero ribadisce un vincolo preciso: il completamento fino al tempo pieno è possibile solo all'interno dello stesso profilo professionale, come previsto dal D.M. 430/2000.
Il vincolo del profilo professionale per il completamento
La normativa di riferimento per le supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario resta il Decreto Ministeriale 430 del 13 dicembre 2000. In particolare, l'articolo 4, comma 1, di tale decreto stabilisce il diritto al completamento dell'orario di servizio. La recente circolare ministeriale, datata 9 luglio 2025, ha fornito le indicazioni operative aggiornate per l'anno scolastico imminente, confermando questo principio fondamentale. Chi accetta una supplenza su spezzone orario (cioè con un numero di ore inferiore alla cattedra intera) mantiene il diritto di raggiungere il tempo pieno. Ad esempio, un collaboratore scolastico non potrà completare il proprio orario accettando ore residue come assistente amministrativo. Allo stesso modo, un assistente tecnico non potrà cumulare ore da collaboratore. Il diritto al completamento si esercita solo sommando diversi spezzoni attinenti al profilo per cui si è stati convocati.
La gestione della rinuncia allo spezzone
La normativa regola anche la possibilità di rinunciare a uno spezzone orario già accettato. Questo scenario è ammesso, ma solo a condizioni molto specifiche. Un supplente può lasciare l'incarico su spezzone se, in un momento successivo alla sua accettazione, gli viene offerto un incarico a tempo pieno (orario intero). La condizione essenziale per esercitare questa facoltà è che, al momento della prima convocazione (quella per lo spezzone), non fossero disponibili altri posti a orario completo. Se l'aspirante supplente ha accettato lo spezzone pur essendoci disponibilità di posti interi, non potrà successivamente abbandonare lo spezzone per un posto intero sopraggiunto. Questa regola mira a garantire la continuità didattica e organizzativa nelle scuole, evitando un turn-over eccessivo su posti già coperti.
Supplenze ATA: l'ordine di convocazione dalle graduatorie
Le procedure di nomina per le supplenze ATA seguono una gerarchia precisa, finalizzata a coprire i posti vacanti utilizzando prima le graduatorie con maggior punteggio e anzianità. In primo luogo, le scuole devono attingere alle graduatorie permanenti provinciali per titoli, note anche come graduatorie "24 mesi". Solo se queste risultano esaurite, ovvero se non ci sono più candidati disponibili in quella lista, si procede alla fase successiva. In secondo luogo, si utilizzano gli elenchi e le graduatorie provinciali di seconda fascia. Qualora anche queste graduatorie non fossero sufficienti a coprire tutte le esigenze, la responsabilità passa ai dirigenti scolastici. In ultima istanza, i presidi possono procedere allo scorrimento delle graduatorie d’istituto, attingendo sia alla seconda che alla terza fascia.